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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

EJPD: Meno ostacoli per i disabili La legge sui disabili entra in vigore il 1° gennaio 2004

Berna (ots)

25.06.2003. Mercoledì il Consiglio federale ha posto
in vigore la legge sui disabili con effetto al 1° gennaio 2004. La 
nuova legge permetterà tra l'altro ai circa 700 000 disabili che 
vivono in Svizzera un accesso agevolato ai trasporti e agli edifici 
pubblici.
Il 1° gennaio 2004 entreranno inoltre altre revisioni di leggi che 
tengono debitamente conto delle necessità dei disabili 
(telecomunicazioni, statistica federale, formazione professionale, 
circolazione stradale). L'entrata in vigore dell'adeguamento del 
diritto fiscale è prevista per il 1° gennaio 2005. Infine, il 
Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di 
giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale dell'ambiente, 
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il 
Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare le pertinenti 
ordinanze d'esecuzione.
La nuova legge sui disabili permetterà di realizzare una rete di 
trasporti pubblici quanto più completa anche per i disabili. Le 
imprese di trasporto pubblico sono obbligate a migliorare 
progressivamente i loro servizi, adeguando completamente alle 
esigenze dei disabili gli impianti di comunicazione e di 
distribuzione dei biglietti entro dieci anni e gli edifici, gli 
impianti e i mezzi di trasporto entro venti anni al massimo. La 
Confederazione e i Cantoni verseranno aiuti finanziari. Il 
contributo della Confederazione sarà di 300 milioni di franchi.
Accesso agevolato a costruzioni e impianti pubblici
L'accesso dei disabili a edifici e impianti destinati al pubblico 
deve essere agevolato. Tale è il caso per costruzioni ex novo e per 
impianti che devono essere rinnovati; quest'ultimi devono tenere 
conto delle esigenze dei disabili. Se il proprietario dell'immobile 
non rispetta tale obbligo, un disabile o un'organizzazione 
riconosciuta d'aiuto ai disabili può far imporre i relativi 
provvedimenti mediante ricorso o azione.
Prestazioni adeguate da parte dell'ente pubblico
La nuova legge obbliga la Confederazione, i Cantoni e i Comuni a 
offrire tutte le loro prestazioni in modo che anche i disabili ne 
possano fruire senza svantaggi. Ne consegue che, per esempio, gli 
atti o le offerte in Internet devono essere disponibili in una forma 
accessibile agli ipovedenti. Come per il diritto d'accesso alle 
costruzioni, anche in questo caso è data la possibilità di ricorso o 
azione.
Tutelato il principio della proporzionalità
Sia il diritto d'accesso a costruzioni e impianti sia quello di 
poter usufruire delle prestazioni possono essere fatti valere 
soltanto nella misura in cui rispettino il principio della 
proporzionalità. In caso di conflitto occorre dunque procedere a una 
ponderazione degli interessi. La legge sancisce che nel caso di 
rinnovo il proprietario dell'immobile è tenuto a effettuare 
adeguamenti soltanto per un ammontare corrispondente al 20 per cento 
dei costi di rinnovo o al 5 per cento del valore assicurativo 
dell'edificio.
Ufficio per le pari opportunità dei disabili
Al momento dell'entrata in vigore della legge la segreteria generale 
del DFI istituirà un Ufficio per le pari opportunità dei disabili. 
Tale Ufficio promuove in particolare l'informazione sulle esigenze 
dei disabili, avvia o sostiene programmi e campagne d'informazione, 
coordina le attività delle varie istituzioni pubbliche e private 
attive in questo ambito e analizza periodicamente l'efficacia delle 
misure prese.
Altre informazioni:
Luzius Mader, vicedirettore, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 
322 41 02

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