Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Realizzazione delle misure di risparmio nel settore dellasilo
Berna (ots)
24.03.2004 In data odierna il Consiglio federale ha approvato ladeguamento di tre ordinanze relative al settore dellasilo e degli stranieri. Ladeguamento si è reso necessario per poter attuare, dal 1° aprile 2004, il cambiamento di sistema nel settore dellasilo previsto dal programma di sgravio 2003.
Nel quadro del programma di sgravio 2003 il Consiglio federale aveva sottoposto al Parlamento un cambiamento di sistema nel settore dellasilo e degli stranieri, cambiamento in virtù del quale i Cantoni non riceveranno più nessun rimborso da parte della Confederazione per laiuto sociale da essi fornito alle persone la cui decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato. Tali persone devono lasciare la Svizzera autonomamente. Se disattendono lobbligo di partenza sono considerate persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. In luogo e vece dellimporto forfetario ordinario per laiuto sociale, la Confederazione versa ai Cantoni unindennità unica per laiuto in situazioni di bisogno, copre i costi usuali per la partenza e versa unindennità per ogni rinvio effettuato con successo.
Modifiche in base ai risultati della consultazione
Lindennizzo per laiuto in situazioni di bisogno sarà versato al Cantone competente per lesecuzione dellallontanamento. Il progetto inviato in consultazione prevedeva invece una ripartizione dellindennizzo tra i Cantoni dubicazione dei centri di registrazione e i Cantoni con le principali agglomerazioni. Laiuto sociale ordinario sarà rimborsato ai Cantoni fino a dieci giorni dopo il passaggio in giudicato di una decisione di non entrata nel merito e dallontanamento. Il progetto inviato in consultazione prevedeva un termine di sei giorni. Lindennizzo per lesecuzione viene versato ai Cantoni dopo lesecuzione controllata del rinvio. Il versamento di tale indennizzo non è più limitato a nove mesi.
I seguenti punti del progetto inviato in consultazione sono stati mantenuti:
Limporto dellindennizzo per laiuto in situazioni di bisogno è di 600 franchi. Tale importo può essere adeguato previa valutazione nellambito del monitoraggio. Durante un periodo di nove mesi, la Confederazione versa ai Cantoni limporto forfetario ordinario per laiuto in situazioni di bisogno per le persone la cui decisione di non entrata nel merito e dallontanamento è passata in giudicato prima dellentrata in vigore della legge federale sul programma di sgravio 2003 (i cosiddetti casi transitori), a condizione però che sia stata approvata una domanda di sostegno allesecuzione con assunzione dei costi. Il termine di nove mesi è già contemplato dalle disposizioni transitorie della legge.
Il cambiamento di sistema entra in vigore il 1° aprile 2004.
Altre informazioni: Brigitte Hauser-Süess, Media & Comunicazione UFR, 031 325 93 50 Dominique Boillat, Media & Comunicazione UFR, 031 325 98 80