Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Piccola riforma della legge federale sullesecuzione e sul fallimento Il Consiglio federale pone in vigore le modifiche di legge con effetto al 1° gennaio 2005
Berna (ots)
30.08.2004. In futuro il fallimento deve essere menzionato nel registro fondiario al più tardi entro due giorni dopo la relativa dichiarazione. Inoltre sintende migliorare i crediti dei lavoratori in caso di fallimento. La legge federale sullesecuzione e sul fallimento viene modificata riguardo a questi due punti. Il Consiglio federale pone in vigore la legge riveduta con effetto al 1° gennaio 2005.
La legge attualmente in vigore prevede lobbligo del giudice del fallimento di comunicare immediatamente la dichiarazione di fallimento allufficio del registro fondiario. Nella pratica, tuttavia, dalla dichiarazione di fallimento alla relativa menzione nel registro fondiario trascorrono spesso diverse settimane. Questo fatto può nuocere a terzi. Con la revisione è prevista una comunicazione immediata e una menzione rapida, da effettuare al più tardi entro due giorni. Oggi, grazie agli strumenti tecnici a disposizione, è possibile effettuare un rapido scambio dinformazioni.
La riforma migliora anche i crediti dei lavoratori: in futuro, in caso di fallimento del datore di lavoro, saranno privilegiati in prima linea non soltanto i crediti che sono sorti durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, ma anche quelli divenuti esigibili durante lo stesso lasso di tempo.
Altre informazioni:
Monique Albrecht, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 18