Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Documentazione per la stampa: Informazioni supplementari sullentrata in vigore della legge sui profili del DNA
Berna (ots)
Disciplina della procedura
La legge e la corrispettiva ordinanza esecutiva prevedono, per il lavoro segnaletico e di medicina legale con i profili del DNA, la seguente procedura: le autorità di perseguimento penale - nella maggior parte dei casi quelle dei Cantoni, ma anche quelle della Confederazione - inviano il materiale di DNA ad uno dei laboratori riconosciuti per le analisi, affinché allestiscano un profilo del DNA; il profilo del DNA è trasmesso allUfficio di coordinamento presso lIstituto di medicina legale dellUniversità di Zurigo, che inserisce il profilo nella banca dati; se risulta che il profilo già esiste, se ne dà comunicazione allUfficio federale di polizia a Berna (fedpol), dove per motivi di sicurezza, separatamente dai profili, vengono registrati i dati sulle persone o quelli sulle tracce cui appartiene il profilo; fedpol trasmette allautorità di perseguimento penale interessata la comunicazione del risultato positivo, unitamente ai dati concernenti le persone o le tracce.
Protezione dei dati attuata con coerenza
Sia la legge sui profili del DNA che lordinanza desecuzione racchiudono norme molto severe sulla protezione dei dati. Vi sono indicazioni esplicite sulla registrazione nel sistema, sulla durata di conservazione e sulla cancellazione, che disciplinano lelaborazione dei dati nel sistema dinformazione. Fedpol è tenuto a cancellare dufficio un profilo, non appena lautorità cantonale competente gli comunica che la persona implicata è stata scagionata o assolta, oppure è deceduta. La legge stabilisce inoltre che, in caso di sospensione condizionale della pena, un profilo deve essere cancellato cinque anni dopo la fine del periodo di prova. Al più tardi, trentanni dopo la sua registrazione nel sistema dinformazione, il profilo va obbligatoriamente cancellato. Tuttavia per le persone che sono state condannate a una pena detentiva, il profilo è cancellato solo dopo venti anni dalla scarcerazione.
In caso di prelievo di uno striscio della mucosa orale nellambito delle indagini, la polizia deve comunicare alla persona implicata che verrà allestito un profilo del DNA, il quale sarà registrato nella banca dati. Inoltre, ognuno ha il diritto di chiedere a fedpol se a suo nome è stato registrato un profilo.
Richiesta grande professionalità da parte dei laboratori di analisi
I profili di DNA sono mezzi di prova processuali. Le disposizioni federali fissano pertanto presupposti di prestazione e di qualità assai elevati in merito ai laboratori di analisi. Infatti, solo i laboratori riconosciuti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia possono effettuare le analisi di DNA a scopo forense. La legge stabilisce le condizioni necessarie al riconoscimento. Possono richiedere il riconoscimento i laboratori finanziati da enti pubblici, in particolare gli istituti di medicina legale, ma anche laboratori privati.
Lanalisi forense del DNA
Bisogna distinguere lanalisi forense del DNA, ossia lanalisi del DNA nellambito del perseguimento penale, dallanalisi del DNA a scopo medico, che in futuro sarà regolata dalla nuova legge federale sugli esami genetici sugli esseri umani, adottata dalle Camere federali l8 ottobre 2004.
Per identificare lautore di un reato nellambito del perseguimento penale è sufficiente lanalisi delle cosiddette sequenze non codificanti del DNA: il profilo di DNA è allestito a partire dalle stesse. Queste sequenze non codificanti, o mute, non contengono informazioni sui fattori ereditari e nemmeno sul colore degli occhi, dei capelli o della pelle. Per escludere ogni possibile abuso, la legge che entrerà in vigore limita imperativamente lanalisi forense del DNA alle sequenze non codificanti.
Il materiale di DNA di una persona può essere prelevato, nellambito del trattamento segnaletico sotto forma di striscio della mucosa orale - di regola il prelievo avviene contemporaneamente al rilievo delle impronte digitali oppure può provenire da tracce di materiale biologico ritrovato sul luogo del reato (per esempio sullarma oppure sullauto utilizzata per la fuga).
Le cifre dimostrano in maniera impressionante lutilità dellanalisi forense di DNA: dal suo avvio nel luglio 2000 a fine ottobre 2004 nella banca dati sono stati registrati circa 6 400 risultati positivi (hits), fra tracce e persone.
Per altre informazioni: Guido Balmer, Ufficio stampa fedpol, tel. 031 324 13 91