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Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)

Liberalizzazione in vista per il diritto delle fondazioni - Il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore delle modifiche di legge al 1° gennaio 2006

Berna (ots)

24.08.2005. La liberalizzazione del diritto delle fondazioni
incentiva il finanziamento di compiti di utilità pubblica da parte 
di persone abbienti. Mercoledì il Consiglio federale ha fissato al 
1° gennaio 2006 l’entrata in vigore delle relative modifiche del 
Codice civile, del diritto fiscale federale e delle disposizioni 
d’esecuzione
Al fine di incentivare la costituzione di fondazioni, la revisione 
del diritto delle fondazioni prevede in particolare agevolazioni 
fiscali. I fondatori possono inoltre adeguare più agevolmente il 
fine della fondazione a nuove esigenze. L’introduzione dell’obbligo 
di designare un ufficio di revisione accresce poi la trasparenza.
Margine di manovra dell’autorità di vigilanza
L’autorità di vigilanza può tuttavia esonerare una fondazione 
dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. Una delle 
condizioni poste a tal fine dall'ordinanza concernente l’ufficio di 
revisione delle fondazioni è che il bilancio complessivo della 
fondazione sia inferiore a 200 000 franchi per due esercizi 
consecutivi e la fondazione non organizzi collette pubbliche. Sono 
tenute a fare capo a un revisore particolarmente qualificato in 
particolare le fondazioni che organizzano collette pubbliche e che 
per due esercizi consecutivi ottengono donazioni per un ammontare 
superiore a 100 000 franchi. La revisione del diritto delle 
fondazioni richiede infine un adeguamento delle pertinenti 
disposizioni dell’ordinanza sul registro di commercio.
Per ulteriori informazioni:
Giacomo Roncoroni, Ufficio federale di giustizia, tel. 031/322 41 26

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