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Eidg. Departement des Innern (EDI)

EDI: Misure volte a risanare la copertura insufficiente della previdenza professionale: Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione

Berna (ots)

Il grado di copertura di numerosi istituti di
previdenza risulta insufficiente a causa della congiuntura negativa 
dei mercati finanziari. Le casse pensioni sono tenute per legge ad 
intraprendere azioni di risanamento. Il Consiglio federale propone 
nel quadro di una procedura di consultazione una serie di 
provvedimenti più incisivi che permettano agli istituti di 
previdenza con un grado di copertura del tutto insufficiente di 
ripristinare la copertura totale. Per il raggiungimento di questo 
scopo vuole fissare loro una scadenza ragionevole. Al contempo ha 
disposto misure a livello di ordinanza e istruzioni che entreranno 
in vigore a metà anno.
Il perdurare della situazione negativa dei mercati finanziari sta 
segnando le casse pensioni. La legge federale sulla previdenza 
professionale (LPP) stabilisce che le casse pensioni debbano 
garantire in ogni momento la piena garanzia della copertura degli 
impegni presi. Numerose casse non dispongono di un patrimonio 
sufficiente a far fronte agli impegni attuali e futuri. Queste casse 
pensioni presentano un grado di copertura insufficiente e devono 
quindi prendere misure volte a ristabilire la copertura totale. Dato 
che le disposizioni della legge federale vigono solo per la 
previdenza minima obbligatoria, gli istituti di previdenza attivi 
anche nella previdenza sovraobbligatoria hanno già ora un certo 
margine di manovra, di cui fanno uso, per ristabilire la copertura.
Le possibilità offerte attualmente dalla legge non bastano tuttavia 
per permettere il riassorbimento degli scoperti in ogni situazione. 
Per colmarli gli istituti di previdenza devono quindi poter disporre 
di strumenti aggiuntivi e, in particolare, di norme che precisino il 
modo con il quale devono essere applicate le misure di risanamento.
Il Consiglio federale ritiene necessario prevedere misure a livello 
di legge. Dato che queste misure avranno delle conseguenze 
sull'onere dei contributi e delle prestazioni, si rende necessaria 
una procedura di consultazione. Affinché il margine di manovra degli 
istituti di previdenza sia comunque rapidamente ampliato, il 
Consiglio federale ha deciso delle modifiche d'ordinanza. Occorre 
innanzitutto adottare una definizione univoca del concetto di 
scoperto, condizione necessaria all'armonizzazione dell'obbligo di 
notifica cui sono tenuti gli istituti di previdenza in caso di 
copertura insufficiente. A tutt'oggi i regolamenti variano da 
Cantone a Cantone. Sono state emanate direttive all'attenzione delle 
autorità di vigilanza della previdenza professionale. Queste 
direttive devono in particolare garantire una prassi uniforme delle 
stesse.
Il progetto di consultazione del Consiglio federale per la modifica 
dell'LPP prevede tre livelli di intervento: * al fine di ristabilire 
la copertura finanziaria in casi di insufficienze rilevanti, il 
Consiglio federale darà alle casse interessate la possibilità di 
riscuotere contributi sia dai salariati sia dai datori di lavoro. 
Attualmente tali contributi vengono già riscossi; tuttavia una 
modifica della legge sul libero passaggio dovrà garantire che questi 
importi rimangano all'istituto di previdenza, anche quando 
l'assicurato cambia posto di lavoro. * Le casse pensioni dovranno 
inoltre avere, alle stesse condizioni, anche la possibilità di 
versare interessi più bassi sull'avere di vecchiaia rispetto al 
tasso d'interesse minimo. * Le casse pensioni con un'elevata quota 
di beneficiari di rendite saranno in grado di ristabilire la 
copertura finanziaria solo se anche questi ultimi verseranno un 
contributo, limitato nel tempo. Occorre accordare questa possibilità 
alle casse le cui difficoltà finanziarie si dimostrassero molto 
serie e i cui beneficiari di rendite avessero goduto di 
miglioramenti di prestazioni quando i redditi patrimoniali erano 
maggiori. I contributi versati dai pensionati non devono tuttavia 
comportare riduzioni dell'avere minimo di vecchiaia LPP.
Gli assicurati hanno la possibilità di prelevare fondi di previdenza 
dalla cassa pensioni. Vi sono persone che potrebbero approfittarne 
per sottrarsi agli sforzi tesi a ripristinare la copertura 
dell'istituto di previdenza. Per questo motivo, quale misura 
d'appoggio il Consiglio federale vuole ricevere nell'ordinanza sulla 
promozione della proprietà di abitazioni la competenza di emanare 
disposizioni in materia di abuso.
Le misure proposte dal Consiglio federale non hanno alcuna incidenza 
sulle responsabilità: in caso di copertura insufficiente, le casse 
pensioni continueranno anche in futuro ad avere la responsabilità di 
decidere i provvedimenti da adottare.
I provvedimenti di risanamento in discussione intendono garantire a 
lungo termine la previdenza per la vecchiaia in seno al secondo 
pilastro. L'aumento dei provvedimenti volti a ristabilire la 
copertura è relativamente urgente, dato che l'immobilismo farebbe 
crescere i problemi di copertura e dunque la necessità d'intervenire 
in futuro. È stato quindi fissato un termine di sole sei settimane 
per la consultazione. Il Consiglio federale conta di mettere in 
vigore i provvedimenti durante il primo trimestre del 2004. Affinché 
ciò sia possibile, esso chiede alle Camere federali di dibattere il 
messaggio - che dovrebbe essere approvato entro la metà di settembre 
- con procedura speciale durante la prossima sessione di settembre.
DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
Servizio Stampa e informazione
Informazioni:	tel. 031 322 90 61
Jürg Brechbühl
Vicedirettore	
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati: * Rapporto di consultazione sulle misure volte a rimediare 
alla copertura insufficiente della previdenza professionale. * 
Modifiche proposte in seno alla LPP * Modifiche dell'ordinanza sulla 
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e 
l'invalidità (OPP 2). * Commento alle modifiche dell'OPP 2. * 
Modifiche dell'ordinanza sulla promozione della proprietà 
d'abitazioni mediante i fondi della previdenza (OPPA). * Commento 
alle modifiche dell'OPPA. * Direttive concernenti misure destinate a 
risanare la copertura insufficiente della previdenza professionale.
Glossario Patrimonio di previdenza Con il patrimonio di previdenza 
l'istituto di previdenza deve poter far fronte agli obblighi attuali 
e futuri, in particolare finanziare le rendite di vecchiaia e 
d'invalidità nonché le prestazioni di libero passaggio. Grado di 
copertura insufficiente Una cassa con un grado di copertura 
insufficiente non può più adempiere gli obblighi previsti dalla 
legge, ovvero non può più garantire il versamento delle prestazioni 
attuali e future. Più il grado di copertura sarà insufficiente, più 
sarà necessario intervenire. Un grado di copertura insufficiente non 
è tuttavia sinonimo di insolvenza, dato che molte prestazioni non 
sono ancora esigibili. Insolvenza di una cassa pensioni La cassa 
pensioni non è più in grado di rispettare gli obblighi attuali come 
ad esempio il versamento delle rendite in corso. Le casse in 
situazione d'insolvenza vengono sciolte dall'autorità di 
sorveglianza. Le prestazioni vengono assicurate dal Fondo di 
garanzia. Fondo di garanzia Fondazione delle parti sociali alla 
quale il Consiglio federale ha assegnato tra l'altro il compito di 
assicurare le prestazioni di casse pensioni in situazione 
d'insolvenza fino ad un reddito massimo di 110'000 franchi circa. 
Previdenza minima obbligatoria Prestazioni minime definite nel 
quadro delle LPP. Previdenza sovraobbligatoria Prestazioni che 
superano la previdenza minima. Legge sul libero passaggio Legge in 
base alla quale vengono definite le prestazioni di libero passaggio, 
ovvero l'importo che spetta all'assicurato quando esce dall'istituto 
di previdenza. Promozione della proprietà di abitazioni La LPP offre 
la possibilità di prelevare anticipatamente (o di costituire in 
pegno) prestazioni di previdenza al fine di acquistare un'abitazione 
propria. Fondazione collettiva Istituto di previdenza che include 
più datori di lavoro, tra i quali però non vige il principio di 
solidarietà.
I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono 
disponibili all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch

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