Eidg. Departement des Innern (EDI)
2a fase della revisione LPP: modifiche d'ordinanza e armonizzazione dell'età di pensionamento delle donne
(ots)Il Consiglio federale ha approvato le modifiche d'ordinanza relative all'entrata in vigore della 2a fase della 1a revisione LPP. Inoltre ha adeguato l'età di pensionamento delle donne prevista dalla LPP a quella dell'AVS. Queste modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2005, contemporaneamente alla 2a fase della revisione LPP.
Disposizioni principali dell'ordinanza relative alla revisione LPP * Procedura in caso di liquidazione parziale o totale di una cassa pensioni. Il Consiglio federale ha fissato i principi ai quali un istituto di previdenza si deve attenere in caso di liquidazione. Ha in particolare precisato il modo in cui vanno distribuite le riserve. * Aliquota di conversione (vedi riquadro). Per tener conto dell'aumento della speranza di vita, la 1a revisione della LPP ha fissato una riduzione progressiva dell'aliquota di conversione dal 7,2% al 6,8% su un periodo di 10 anni. Il Consiglio federale doveva quindi fissare nell'OPP2 la graduazione di questa riduzione (ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). * Principio di lealtà nella gestione della sostanza. L'ordinanza fissa i principi che vanno rispettati da coloro che amministrano o gestiscono la sostanza degli istituti di previdenza. In particolare è loro vietato trarre vantaggi personali da affari abusivi resi possibili da informazioni o pratiche privilegiate.
Armonizzazione dell'età di pensionamento delle donne Il coordinamento dell'età di pensionamento delle donne tra il 1° ed il 2° pilastro finora era garantito dalla legge urgente sulla continuazione della previdenza professionale per le donne che esercitano un'attività lucrativa adottata dal Parlamento nel 2001, la cui validità scade però il 31 dicembre 2004. Le modifiche di legge necessarie per l'armonizzazione dell'età pensionabile delle donne erano state previste nell'ambito dell'11a revisione AVS. Poiché quest'ultima non entrerà in vigore come previsto, il Consiglio federale ha fissato a 64 anni con effetto a partire dal 2005 l'età ordinaria di pensionamento delle donne nel 2° pilastro nel quadro delle modifiche all'OPP2.
Aliquota di conversione L'aliquota di conversione permette di calcolare la rendita di vecchiaia basandosi su dati attuariali. Moltiplicando l'aliquota per i capitali di vecchiaia accumulati all'età di pensionamento si ottiene l'importo della rendita annuale.
Revisione della LPP in tre fasi Nel marzo 2004, il Consiglio federale ha optato per un'entrata in vigore della 1a revisione LPP in tre fasi. La 1a fase, entrata in vigore il 1° aprile 2004, concerneva la trasparenza, la gestione paritetica e la disdetta. La 2a fase entrerà in vigore il 1° gennaio 2005 e toccherà tutte le altre disposizioni della 1a revisione LPP, ad eccezione delle disposizioni relative alla nozione di previdenza e di riscatto, previste nella 3a fase, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.
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Il testo dell'ordinanza ed il commento esplicativo sono pubblicati su Internet: http://www.bsv.admin.ch/bv/aktuell/i/index.htm
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