Eidg. Departement des Innern (EDI)
Misure di risanamento nella previdenza professionale: il Consiglio federale stabilisce la data per l'entrata in vigore
(ots)Le nuove disposizioni legali volte a rimediare alla copertura insufficiente nella previdenza professionale entreranno in vigore il 1° gennaio 2005. Per quella data, il Consiglio federale ha previsto l'entrata in vigore delle relative modifiche alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Allo stesso momento prenderanno effetto le modifiche alle ordinanze d'esecuzione e alle istruzioni destinate alle autorità di vigilanza. In questo modo gli istituti di previdenza disporranno di strumenti efficaci per ristabilire il grado di copertura qualora fosse insufficiente.
Affinché gli istituti di previdenza con copertura insufficiente abbiano un maggior margine di manovra, soprattutto nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria, verrà data loro, a certe condizioni, la possibilità di non adempiere al requisito legale, che prevede una copertura in grado di garantire costantemente la totalità degli obblighi. Allo stesso tempo verrà ampliato il catalogo di misure applicabili in caso di copertura insufficiente. Nella LPP, nella Legge sul libero passaggio e nelle relative ordinanze d'esecuzione saranno disciplinate le seguenti misure di risanamento: 1. Contributi per il risanamento: per rimediare ad una copertura insufficiente gli istituti di previdenza possono prelevare contributi (a fondo perso) presso datori di lavoro e lavoratori. Questi contributi rimangono alla cassa pensioni anche nel caso in cui il lavoratore dovesse lasciare l'azienda. 2. Un contributo per il risanamento può essere richiesto anche ai beneficiari di rendite, ma solo a condizioni molto restrittive. In particolare, durante i 10 anni precedenti l'introduzione della misura, essi devono aver beneficiato di aumenti di rendite spontanei. Le rendite iniziali, compresi gli aumenti legali apportati da allora, non possono essere ridotte. 3. Riduzione del tasso d'interesse: se la riscossione di contributi di risanamento si rivela insufficiente, gli istituti di previdenza hanno la possibilità di applicare all'avere di vecchiaia LPP un tasso d'interesse inferiore di al massimo mezzo punto percentuale al tasso minimo LPP (che attualmente è del 2,25% e passerà al 2,5% il 1° gennaio 2005) . 4. Sospensione dei versamenti anticipati: durante il periodo di copertura insufficiente, l'istituto di previdenza ha la competenza di limitare, nel tempo o nell'importo, i versamenti anticipati di fondi del secondo pilastro per la promozione della proprietà di abitazioni destinati al rimborso di prestiti ipotecari. 5. Versamenti da parte del datore di lavoro che possono essere dedotti dalle imposte per il risanamento dell'istituto di previdenza: vi è la possibilità di procedere a versamenti fino a concorrenza dell'importo scoperto su un conto destinato alla riserva dei contributi del datore di lavoro, nella misura in cui siano utilizzati per impedire l'adozione di altre misure volte a rimediare alla copertura insufficiente.
Affinché l'istituto di previdenza con copertura insufficiente possa ricorrere a queste misure, il suo regolamento dovrà prevederle in modo esplicito. L'autorità di vigilanza cantonale, o federale nel caso di istituti di previdenza attivi a livello nazionale, verificherà che i regolamenti siano conformi al diritto.
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