Eidg. Departement des Innern (EDI)
Dal 2005 le rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria verranno adeguate dell'1,4%
(ots)In considerazione dell'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), il Consiglio federale ha deciso di versare ai beneficiari di rendite d'invalidità e superstiti dell'assicurazione infortuni obbligatoria secondo la LAINF un'indennità di rincaro dell'1,4 per cento a partire dal 1° gennaio 2005. Va infatti ricordato che in seguito alla modifica del 13 dicembre 1991 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni, le rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria devono essere adeguate seguendo lo stesso ritmo di quelle dell'AVS.
L'adeguamento concerne in via di principio tutte le rendite versate attualmente, comprese quelle concesse dalla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni (CNA/SUVA) in virtù del diritto anteriore. Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 2003, data dell'ultimo adeguamento delle rendite al rincaro, è tuttavia prevista una tavola scalare speciale.
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