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Eidg. Departement des Innern (EDI)

L'indennità di maternità entrerà in vigore il 1° luglio 2005

(ots)

L'indennità di maternità per le madri esercitanti un'attività lucrativa sarà introdotta il 1° luglio 2005. Dalla stessa data verranno aumentati gli importi delle indennità per chi presta servizio. Il Consiglio federale ha deciso che la modifica delle indennità di perdita di guadagno, approvata in votazione popolare il 26 settembre 2004, entrerà in vigore alla metà del prossimo anno. Nel contempo ha adottato l'ordinanza di esecuzione relativa alla revisione della Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).

Il Consiglio federale ha messo in vigore le disposizioni concernenti 
le indennità di perdita di guadagno in caso di maternità con effetto 
a partire dal 1° luglio 2005. Da questa data le madri esercitanti 
un'attività lucrativa dipendente o indipendente o che collaborano 
nell'azienda del marito percependo un salario in contanti avranno 
diritto all'indennità di maternità. Durante 14 settimane esse 
riceveranno l'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito 
prima del parto, ma al massimo 172 franchi al giorno.
Nell'ambito della revisione delle indennità di perdita di guadagno, 
a partire dal 1° luglio 2005 l'indennità per le persone esercitanti 
un'attività lucrativa che prestano servizio militare, servizio 
civile o servizio di protezione civile verrà aumentata dal 65 all'80 
per cento del reddito lavorativo medio. L'indennità per le reclute e 
l'indennità di base per le persone senza attività lucrativa 
passeranno da 43 a 54 franchi al giorno.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni:	tel. 031 / 322 90 21 	tel. 031 / 322 91 97 
	Beatrix De Cupis, caposettore 	Mario Christoffel, 
caposettore
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati:	- "Panoramica delle disposizioni transitorie più 
importanti"
	- testo dell'ordinanza
Informazioni dettagliate concernenti l'indennità di maternità e 
l'aumento delle indennità per chi presta servizio sono disponibili 
all'indirizzo Internet dell'UFAS: 
www.ufas.admin.ch/eo/aktuell/i/index.htm
Indennità di maternità / Aumento delle indennità per chi presta 
servizio a partire dal 1° luglio 2005
Panoramica delle disposizioni transitorie più importanti
Parto avvenuto prima del 1° luglio 2005 Le madri esercitanti 
un'attività lucrativa che partoriranno durante le 14 settimane 
precedenti il 1° luglio 2005 avranno diritto in proporzione 
all'indennità di maternità. Dal 1° luglio 2005 riceveranno indennità 
giornaliere per il periodo restante fino alla scadenza delle 14 
settimane. Se, ad esempio, il parto avverrà due settimane prima del 
1° luglio 2005, le indennità giornaliere saranno pagate per 12 
settimane. Il primo giorno che darà già diritto ad una (sola) 
indennità giornaliera sarà quindi il 26 marzo 2005.
Se il parto avverrà più di 14 settimane prima del 1° luglio 2005, la 
madre non avrà diritto alle indennità di perdita di guadagno.
Le madri esercitanti un'attività lucrativa che partoriranno a 
partire dal 1° luglio 2005 avranno il "normale" diritto alle 
indennità di perdita di guadagno durante 14 settimane.
Obbligo del datore di lavoro di versare il salario conformemente al 
CO Se, in caso di parto prima del 1° luglio 2005, la madre ha 
diritto al versamento del salario conformemente al Codice delle 
obbligazioni oltre questa data (ad es. secondo la scala bernese, 
zurighese o basilese), il suo diritto rimane garantito. Per il 
periodo in cui la madre ha diritto al versamento del salario il 
datore di lavoro riceve in compenso le prestazioni dell'indennità di 
maternità dalla cassa di compensazione AVS.
Assicurazioni d'indennità giornaliere private o concluse dai datori 
di lavoro Con l'entrata in vigore della modifica della Legge sulle 
indennità di perdita di guadagno decadono i contratti 
d'assicurazione che prevedono indennità giornaliere in caso di 
maternità. I premi pagati in eccesso vanno restituiti. Le madri che 
già prima del 1° luglio 2005 beneficiano di prestazioni in caso di 
maternità versate da un assicuratore d'indennità giornaliera 
continueranno a riceverle nella misura convenuta per contratto, e 
questo anche se dal 1° luglio 2005 avranno diritto anche alle 
indennità di maternità previste dalla LIPG. Tuttavia, se l'indennità 
giornaliera delle IPG e la prestazione dell'assicurazione 
d'indennità giornaliera privata supereranno il salario assicurato 
(sovrassicurazione), l'assicuratore d'indennità giornaliera potrà 
riscuotere, nel quadro del sovrindennizzo, l'indennità di maternità 
presso la cassa di compensazione AVS.
Servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile 
iniziati prima del 1° luglio 2005 Chi, il 1° luglio 2005, presta 
servizio militare, servizio nella protezione civile o servizio 
civile riceve le nuove indennità retroattivamente dalla data in cui 
ha iniziato il servizio.

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