Eidg. Departement des Innern (EDI)
Il Consiglio federale adotta l'ordinanza relativa alla legge sul trasferimento dei beni culturali
(ots)Il Consiglio federale ha approvato le disposizioni esecutive relative alla legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali e ha adottato la rispettiva ordinanza. La legge e l'ordinanza entrano in vigore il 1° giugno 2005. La legge sul trasferimento dei beni culturali disciplina l'importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, l'esportazione e il rimpatrio dalla Svizzera. Con questa legge la Confederazione intende contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite di beni culturali.
L'ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali (ordinanza sul trasferimento dei beni culturali) contiene le disposizioni esecutive relative alla legge sul trasferimento dei beni culturali. Essa disciplina in particolare gli obblighi di diligenza che i mercanti d'arte e le case d'aste sono tenuti a rispettare dal 1° giugno 2005 nell'ambito del commercio di beni culturali. Tra questi figura in particolare l'obbligo di accertare l'identità dei clienti al fine di impedire le transazioni anonime di beni culturali. Inoltre i mercanti d'arte e le case d'aste sono tenuti a compilare un registro in cui devono riportare i dati dettagliati dei singoli beni culturali.
Quanto agli obblighi di diligenza dei mercanti d'arte e delle case d'aste, l'ordinanza sul trasferimento dei beni culturali è impostata in modo liberale e si fonda sull'autoresponsabilità del settore. Obblighi di diligenza particolari vigono per il commercio di oggetti archeologici ed etnologici. Il rispetto di questi obblighi è controllato da un servizio specializzato dell'Ufficio federale della cultura che coadiuverà e consiglierà gli ambienti interessati al momento di applicare la nuova normativa federale.
Con l'entrata in vigore della legge sul trasferimento dei beni culturali la Svizzera adempie l'impegno scaturito dalla Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali.
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Per informazioni: Andrea F. G. Raschèr, responsabile Diritto e Affari internazionali, Ufficio federale della cultura, tel. 031 322 86 08
La legge sul trasferimento dei beni culturali e l'ordinanza sul trasferimento dei beni culturali sono disponibili sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch).