Eidg. Departement des Innern (EDI)
Cambiamento dell'istituto di previdenza: il Consiglio federale valuta positivamente il rapporto parlamentare
(ots)Il Consiglio federale ha espresso il suo parere su un rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSS-N) concernente il tema "Cambiamento dell'istituto di previdenza". Le disposizioni legali che disciplinano alcuni aspetti dello scioglimento dei contratti d'affiliazione o d'assicurazione entrate in vigore il 1° aprile 2004 in seguito alla 1a revisione LPP presentano lacune in due settori. Ritenendo che gli adeguamenti proposti dalla CSS-N sotto forma d'iniziativa parlamentare rappresentino un chiarimento della situazione giuridica di tutte le parti interessate, il Consiglio federale approva l'argomentazione del rapporto.
Nel quadro della 1a revisione LPP, il Parlamento ha disciplinato a livello di legge diversi aspetti dello scioglimento dei contratti nel settore della previdenza professionale. Nel corso dei dibattiti parlamentari, tuttavia, non si sono potute risolvere in modo esaustivo tutte le questioni aperte. Si è constatato che sono necessarie ulteriori disposizioni soprattutto in due ambiti.
Obbligo di fornire le prestazioni in caso di scioglimento del contratto di affiliazione Se un datore di lavoro scioglie il contratto d'affiliazione ad un istituto di previdenza e, conformemente alle disposizioni contrattuali, sia gli assicurati attivi che i beneficiari di rendite lasciano l'istituto, non è sempre garantito che al termine del contratto sia già stabilito quale istituto di previdenza assumerà gli impegni relativi alle rendite. Nel disciplinamento attuale non è inoltre chiaro in che misura l'istituto collettore sia tenuto a riprendere, oltre agli assicurati attivi, anche i beneficiari di rendite.
Per evitare l'assenza di un contratto che garantisca il versamento delle rendite in corso, la Commissione propone di permettere lo scioglimento dei contratti d'affiliazione unicamente se si è trovata una soluzione per i beneficiari. Allo stesso tempo sono precisati i compiti dell'istituto collettore, affinché questo non possa essere obbligato a riprendere beneficiari di rendite.
Diritto di disdetta per entrambe le parti Di recente alcuni istituti di previdenza e d'assicurazione hanno fatto parlare di sé per aver modificato unilateralmente le condizioni contrattuali, ritoccando p. es. i contributi o il tasso di conversione oppure sopprimendo la garanzia del tasso d'interesse minimo LPP ("modello Winterthur"). È nata pertanto l'esigenza di definire a livello di legge un diritto di disdetta in caso di modifiche sostanziali delle condizioni contrattuali.
L'introduzione nella legge di un esplicito diritto di disdetta per entrambe le parti in caso di modifiche sostanziali delle condizioni contrattuali chiarisce la situazione giuridica: una modifica sostanziale deve essere comunicata con un determinato anticipo sulla sua entrata in vigore. La disposizione di legge definisce inoltre cosa si debba intendere per modifica sostanziale.
In linea di principio, il Consiglio federale approva le modifiche di legge proposte dalla Commissione al fine di colmare le lacune esistenti.
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- Il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale "Cambiamento dell'istituto di previdenza" è già disponibile sul sito Internet del Parlamento (http://www.pd.admin.ch/i/ed-pa-sgk-05-411.pdf)
- La presa di posizione del Consiglio federale sarà prossimamente pubblicata sul sito dell'UFAS (www.ufas.admin.ch).