Eidg. Finanz Departement (EFD)
Il Consiglio federale mette in consultazione la legge federale relativa all'accordo sulla fiscalità del risparmio
Berna (ots)
18 ago 2004 (DFF) L'accordo sulla fiscalità del risparmio con la Comunità europea è completato da una legge federale accompagnatoria. In data odierna il Consiglio federale ha deciso di avviare la relativa procedura di consultazione, che si concluderà il 10 settembre 2004.
A complemento della procedura di consultazione concernente gli Accordi bilaterali II tra la Svizzera e l'Unione europea, i destinatari della consultazione ricevono il disegno per una legge federale relativa all'accordo sulla fiscalità del risparmio.
Il disegno di legge è volto a completare l'accordo sulla fiscalità del risparmio e descrive in particolare la procedura e l'organizzazione applicabili in relazione alla ritenuta di imposta prevista e all'assistenza amministrativa nei casi di frode fiscale e di delitti analoghi commessi nell'ambito dell'imposizione del risparmio.
L'accordo sulla fiscalità del risparmio in breve
L'accordo sulla fiscalità del risparmio garantisce che la regolamentazione prevista nella direttiva dell'UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi non possa essere elusa passando dalla Svizzera. Il punto centrale dell'accordo è costituito dall'introduzione di una ritenuta d'imposta del 15 per cento in un primo tempo, del 20 per cento in un secondo tempo e del 35 per cento a partire dal 1° luglio 2011. La ritenuta d'imposta vale per tutti i pagamenti di interessi, che un agente pagatore stabilito sul territorio svizzero accredita o versa a una persona fisica con domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE. Sono esclusi da questa regolamentazione i pagamenti di interessi versati da debitori residenti in Svizzera. Una persona fisica con domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE può evitare il prelievo della ritenuta mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore a notificare i pagamenti di interessi all'autorità del suo Stato di residenza (divulgazione volontaria). La Svizzera trattiene il 25 per cento del gettito generato dalla ritenuta e trasferisce il 75 per cento di tale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiario degli interessi. La ritenuta d'imposta è una misura equivalente allo scambio automatico di informazioni previsto all'interno dell'UE (eccettuati Belgio, Lussemburgo e Austria). L'inizio dell'applicazione dell'accordo sulla fiscalità del risparmio è previsto con effetto al 1° luglio 2005.
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