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Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)

EVD: Decisa l’entrata in vigore della legge federale sulla promozione dell’alloggio

Berna (ots)

Il 19 agosto 2003, il Consiglio federale ha deciso di
mettere in vigore il 1° ottobre 2003 la legge federale del 21 marzo 
2003 che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati 
(legge sulla promozione dell’alloggio, LPA) e la modifica del 21 
marzo 2003 della legge che promuove la costruzione d’abitazioni e 
l’accesso alla loro proprietà (LCAP). Il termine di referendum, 
fissato al 10 luglio 2003, è trascorso inutilizzato. Mediante la LPA 
la Confederazione si prefigge di promuovere l’offerta di alloggi a 
pigioni e prezzi moderati nonché l’acquisto o il rinnovo di 
abitazioni in proprietà mediante mutui senza interessi o a saggi 
d’interesse favorevoli. Se, tuttavia, le Camere federali 
accoglieranno il programma di sgravio 2003 proposto dal Consiglio 
federale, gli articoli 12 e 24 LPA, che costituiscono la base legale 
dei mutui diretti, non saranno applicati fino alla fine del 2008. 
Non sono invece toccate dal programma di sgravio le altre misure 
previste dalla legge, ovvero gli aiuti indiretti per gli 
imprenditori che dispongono di capitali propri limitati 
(fideiussioni e fideiussioni al regresso), gli aiuti alle 
organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di 
abitazioni e il sostegno alle attività di ricerca nel settore 
dell’alloggio. Con l’entrata in vigore della LPA, l’Ufficio federale 
delle abitazioni si assume inoltre per il 1° gennaio 2004 
l’amministrazione dei mutui accordati in virtù del decreto federale 
del 7 ottobre 1947 inteso a promuovere la costruzione di alloggi per 
il personale della Confederazione.
Agli impegni assunti nel corso degli ultimi 25 continueranno ad 
essere applicate le disposizioni della LCAP in virtù della quale, 
tuttavia, non verrà più accordato alcun nuovo aiuto federale. A 
seguito della modifica della LCAP, la Confederazione rinuncia ad 
anticipazioni e interessi, ancora dovuti dopo 30 anni per gli 
oggetti locativi, sempre che non siano divenuti esigibili a quel 
momento sulla base del piano di finanziamento e d’ammortamento. In 
casi particolari è inoltre previsto che, di comune accordo con le 
parti, si ponga anticipatamente fine all’aiuto federale accordato in 
virtù della LCAP.
Informazioni:
Ufficio federale delle abitazioni,
Ernst Hauri,
tel.: 032 / 654’91’82

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