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Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)

Divieto di detenzione dei volatili all'aperto

Berna (ots)

Il Consiglio federale ha deciso oggi di vietare fino
al 15 dicembre 2005 la detenzione dei volatili all'aperto in tutta 
la Svizzera. Durante questo periodo sono anche vietati i mercati e 
le esposizioni di volatili. Questa misura preventiva si prefigge di 
impedire che gli uccelli migratori introducano la peste aviare 
(influenza aviare) nel patrimonio avicolo svizzero. Il Consiglio 
federale ha emanato oggi un'ordinanza che istituisce misure 
preventive urgenti destinati ad impedire l'introduzione della peste 
aviare in Svizzera. A partire da martedì 25 ottobre 2005, i volatili 
(polli, tacchini, faraone, pernici, fagiani, quaglie, anatre, oche, 
struzzi e altri ratiti) potranno essere detenuti unicamente in 
stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi, come ad esempio 
aree con clima esterno per la detenzione del pollame, muniti di una 
tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscano 
l'intrusione di altri uccelli. Questo divieto è in vigore fino al 15 
dicembre 2005 e si applica sia al pollame da reddito che a quello 
ornamentale e da riproduzione. Dopo il 15 dicembre 2005, il numero 
di uccelli migratori provenienti dall'Europa dell'Est dovrebbe 
diminuire.
Qualora non fosse possibile detenere gli animali nella stalla o in 
un luogo chiuso con tettoia, se il caso lo giustifica il veterinario 
cantonale può autorizzare delle deroghe al divieto di detenzione dei 
volatili all'aperto. Le aziende alle quali è concessa tale deroga 
saranno comunque tenute sotto stretta sorveglianza veterinaria.
Durante il periodo summenzionato saranno anche vietati i mercati, le 
esposizioni di volatili e altre manifestazioni analoghe. Il 
Consiglio federale impone anche un obbligo di registrazione delle 
aziende detentrici di volatili: chi detiene questi animali deve 
annunciarsi entro una settimana dall'entrata in vigore 
dell'ordinanza al servizio designato dal veterinario cantonale. 
L'obbligo non si applica alle aziende che, nell'ambito del 
censimento degli animali 2005, hanno notificato il proprio effettivo 
avicolo alle autorità d'esecuzione cantonali in materia di pagamenti 
diretti.
Si garantirà che i detentori non subiscano conseguenze nel pagamento 
diretto a causa di questo divieto temporaneo. Malgrado queste misure 
preventive non è necessario modificare la dichiarazione dei prodotti 
biologici e di quelli da allevamento all'aperto.
Emanando questa ordinanza, il Consiglio federale ha tenuto conto 
della nuova dimensione del rischio sanitario e il divieto imposto 
costituisce dunque una misura preventiva per proteggere il 
patrimonio avicolo svizzero.
Informazioni:
Marcel Falk,
Comunicazione UFV,
031 323 84 96

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