BK: Bilaterali II: Referendum facoltativo per sette accordi
Berna (ots)
Il Consiglio federale propone al Parlamento di sottoporre sette degli accordi bilaterali II al referendum facoltativo. Nessuno degli accordi soddisfa i criteri di diritto costituzionale per essere sottoposto al referendum obbligatorio.
Per questa proposta al Parlamento, il Consiglio federale si basa sui chiarimenti in materia di diritto costituzionale a cui ha proceduto il gruppo di lavoro interdipartimentale "Procedura di approvazione" diretto dall'Ufficio federale di giustizia. Otto dei nove risultati dei negoziati concernenti i Bilaterali II sono costituiti da accordi e devono essere approvati dal Parlamento (prodotti agricoli trasformati, statistica, pensioni, ambiente, media, lotta contro la frode, tassazione dei redditi da risparmio). Il nono risultato dei negoziati (educazione / formazione / gioventù) è costituito da una dichiarazione di intenti.
Conformemente alla Costituzione federale (art. 141), i trattati internazionali devono di principio essere sottoposti al referendum facoltativo soltanto se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. L'accordo sui prodotti agricoli trasformati non adempie le condizioni per il referendum facoltativo perché si tratta unicamente di un adeguamento del Protocollo 2 esistente dell'Accordo di libero scambio del 1972.
Gli altri sette accordi comprendono invece disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Alcuni (media, tassazione dei redditi da risparmio, Schengen/Dublino) richiedono anche adeguamenti legislativi per poter essere attuati. Sono quindi date le condizioni per sottoporre questi accordi al referendum facoltativo.
Nessun referendum obbligatorio
Non sono invece soddisfatte le condizioni costituzionali per il referendum obbligatorio in materia di trattati internazionali. Nessun accordo prevede in effetti l'adesione a un'organizzazione per la sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale.
Queste condizioni non sono soddisfatte nemmeno per l'accordo di associazione a Schengen/Dublino. Schengen non è un'organizzazione, ma una forma di cooperazione internazionale.
In base ai risultati dei negoziati, in futuro la Svizzera potrà riprendere il diritto di Schengen solo dopo aver concluso un nuovo accordo internazionale. A tal fine è necessaria una nuova approvazione conformemente alla procedura svizzera in materia di approvazione (Consiglio federale, Parlamento, referendum). Non ha quindi luogo un trasferimento di sovranità a una comunità sopranazionale.
CANCELLERIA FEDERALE SVIZZERA Informazione e comunicazione
23.6.2004
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