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Département fédéral de l'intérieur

Correzione dell´indice nazionale dei prezzi al consumo

Berna (ots)

Correzione dell´indice nazionale dei prezzi al consumo: modifica
dell´adeguamento al rincaro delle rendite d´invalidità e per i
superstiti dell´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
della previdenza professionale obbligatoria
In seguito alla recente correzione dell´indice
nazionale dei prezzi al consumo per i mesi da giugno a ottobre 2000
gli adeguamenti al rincaro per l´1.1.2001 delle rendite d´invalidità
e per i superstiti dell´assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e della previdenza professionale obbligatoria, che erano
già stati decisi, devono essere modificati. Il Consiglio federale ha
quindi fissato al 2,7% invece che al 3,5% l´indennità di rincaro per
le rendite d´invalidità e per i superstiti dell´assicurazione contro
gli infortuni. Allo stesso tempo l´Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha corretto l´adeguamento delle rendite
d´invalidità e per i superstiti della previdenza professionale
obbligatoria. L´adeguamento del 2,5% per l´1.1.2001 delle rendite AVS
e AI all´evoluzione dei salari e dei prezzi secondo l´indice misto
non deve essere modificato. Il Consiglio federale ha preso in
considerazione l´evoluzione dei prezzi in settembre sulla base di un
rincaro estrapolato per il mese di dicembre, che si avvicina molto al
valore previsto.
Assicurazione contro gli infortuni: adeguamento al rincaro del
2,7% invece del 3,5% L´8 novembre 2000 il Consiglio federale aveva
deciso di accordare, per il 1 gennaio 2001, un´indennità generale di
rincaro del 3,5% sulle rendite attuali ai beneficiari di rendite
d´invalidità e per i superstiti dell´assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni. Conformemente alle prescrizioni legali questa
decisione si basava sull´indice nazionale dei prezzi al consumo
calcolato dall´Ufficio federale di statistica (UST) per il mese di
settembre.
L´UST ha ora rivisto gli indici per i mesi compresi tra giugno e
ottobre 2000 in base alla riponderazione dei prezzi del petrolio e
dell´elettricità. In seguito alla modifica dell´indice dei prezzi con
stato al mese di settembre 2000 l´indennità di rincaro per le rendite
dell´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevista a
partire dal 1 gennaio 2001 ha dovuto essere ricalcolata. Essa ammonta
ora al 2,7% della rendita attuale. Alle rendite versate per la prima
volta dopo il 1 gennaio 1999 - quindi dopo l´ultimo adeguamento al
rincaro -, si applica una particolare tabella di calcolo.
Correzione anche per le rendite d´invalidità e per i superstiti
della LPP L´adeguamento al rincaro delle rendite d´invalidità e per i
superstiti (cosiddette rendite a rischio) della previdenza
professionale obbligatoria è fissato dall´Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS). Anche in questo caso l´UFAS deve
basarsi sull´indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di
settembre. Ne consegue quindi anche una correzione dell´adeguamento
al rincaro per le rendite a rischio, adeguamento che era già stato
deciso il 23 ottobre 2000.
Le rendite d´invalidità e per i superstiti della previdenza
professionale obbligatoria vengono adeguate all´evoluzione dei prezzi
per la prima volta dopo tre anni ed in base al rincaro calcolato su
un periodo di tre anni. Le rendite assegnate precedentemente seguono
il ritmo di adeguamento dell´AVS, vengono quindi adeguate di regola
ogni due anni. In generale se l´importo della rendita supera il
minimo legale prescritto, la compensazione del rincaro non è
obbligatoria qualora la rendita totale sia più elevata della rendita
LPP adeguata all´evoluzione dei prezzi. Dopo correzione per il 1
gennaio 2001 risultano le seguenti indennità di rincaro:
Anno della prima renditaUltimo adeguamentoAdeguamento per
l´1.1.2001 1998-2000 1997 1996 1985 - 1995- - - 1.1.2000 1.1.1999- -
(il primo adeguamento avviene solo dopo 3 anni) 2,7% (3,6%) (primo
adeguamento) 1,4% (2,3%) 2,7% (3,5%)
In grassetto: tasso di adeguamento dopo correzione tra parentesi:
tasso di adeguamento fissato a fine ottobre
Per gli istituti di previdenza o le compagnie d´assicurazione che
hanno già preparato l´adeguamento delle rendite a rischio della
previdenza professionale per il 1 gennaio 2001 e che per motivi di
ordine tecnico non possono applicare i tassi di adeguamento corretti,
l´Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in occasione del
prossimo adeguamento al rincaro, calcolerà come compensazione tassi
di adeguamento ridotti.

Contatto:

Assicurazione: tel. +41 31 322 90 87, contro gli infortuni: Peter
Schlegel, caposezione, Sezione assicurazione infortuni e prevenzione
infortuni, Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Previdenza: tel. +41 31 322 92 32, professionale: Bernd Herzog,
caposezione, Sezione matematica previdenza professionale, Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Allegato: ordinanza riguardante l´assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni.

I comunicati stampa dell´UFAS ed ulteriori informazioni sono
disponibili all´indirizzo Internet www.ufas.admin.ch.

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