Département fédéral de l'intérieur
Correzione dell´indice nazionale dei prezzi al consumo
Berna (ots)
Correzione dell´indice nazionale dei prezzi al consumo: modifica dell´adeguamento al rincaro delle rendite d´invalidità e per i superstiti dell´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e della previdenza professionale obbligatoria
In seguito alla recente correzione dell´indice nazionale dei prezzi al consumo per i mesi da giugno a ottobre 2000 gli adeguamenti al rincaro per l´1.1.2001 delle rendite d´invalidità e per i superstiti dell´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e della previdenza professionale obbligatoria, che erano già stati decisi, devono essere modificati. Il Consiglio federale ha quindi fissato al 2,7% invece che al 3,5% l´indennità di rincaro per le rendite d´invalidità e per i superstiti dell´assicurazione contro gli infortuni. Allo stesso tempo l´Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha corretto l´adeguamento delle rendite d´invalidità e per i superstiti della previdenza professionale obbligatoria. L´adeguamento del 2,5% per l´1.1.2001 delle rendite AVS e AI all´evoluzione dei salari e dei prezzi secondo l´indice misto non deve essere modificato. Il Consiglio federale ha preso in considerazione l´evoluzione dei prezzi in settembre sulla base di un rincaro estrapolato per il mese di dicembre, che si avvicina molto al valore previsto.
Assicurazione contro gli infortuni: adeguamento al rincaro del 2,7% invece del 3,5% L´8 novembre 2000 il Consiglio federale aveva deciso di accordare, per il 1 gennaio 2001, un´indennità generale di rincaro del 3,5% sulle rendite attuali ai beneficiari di rendite d´invalidità e per i superstiti dell´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Conformemente alle prescrizioni legali questa decisione si basava sull´indice nazionale dei prezzi al consumo calcolato dall´Ufficio federale di statistica (UST) per il mese di settembre.
L´UST ha ora rivisto gli indici per i mesi compresi tra giugno e ottobre 2000 in base alla riponderazione dei prezzi del petrolio e dell´elettricità. In seguito alla modifica dell´indice dei prezzi con stato al mese di settembre 2000 l´indennità di rincaro per le rendite dell´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevista a partire dal 1 gennaio 2001 ha dovuto essere ricalcolata. Essa ammonta ora al 2,7% della rendita attuale. Alle rendite versate per la prima volta dopo il 1 gennaio 1999 - quindi dopo l´ultimo adeguamento al rincaro -, si applica una particolare tabella di calcolo.
Correzione anche per le rendite d´invalidità e per i superstiti della LPP L´adeguamento al rincaro delle rendite d´invalidità e per i superstiti (cosiddette rendite a rischio) della previdenza professionale obbligatoria è fissato dall´Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Anche in questo caso l´UFAS deve basarsi sull´indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di settembre. Ne consegue quindi anche una correzione dell´adeguamento al rincaro per le rendite a rischio, adeguamento che era già stato deciso il 23 ottobre 2000.
Le rendite d´invalidità e per i superstiti della previdenza professionale obbligatoria vengono adeguate all´evoluzione dei prezzi per la prima volta dopo tre anni ed in base al rincaro calcolato su un periodo di tre anni. Le rendite assegnate precedentemente seguono il ritmo di adeguamento dell´AVS, vengono quindi adeguate di regola ogni due anni. In generale se l´importo della rendita supera il minimo legale prescritto, la compensazione del rincaro non è obbligatoria qualora la rendita totale sia più elevata della rendita LPP adeguata all´evoluzione dei prezzi. Dopo correzione per il 1 gennaio 2001 risultano le seguenti indennità di rincaro:
Anno della prima renditaUltimo adeguamentoAdeguamento per l´1.1.2001 1998-2000 1997 1996 1985 - 1995- - - 1.1.2000 1.1.1999- - (il primo adeguamento avviene solo dopo 3 anni) 2,7% (3,6%) (primo adeguamento) 1,4% (2,3%) 2,7% (3,5%)
In grassetto: tasso di adeguamento dopo correzione tra parentesi: tasso di adeguamento fissato a fine ottobre
Per gli istituti di previdenza o le compagnie d´assicurazione che hanno già preparato l´adeguamento delle rendite a rischio della previdenza professionale per il 1 gennaio 2001 e che per motivi di ordine tecnico non possono applicare i tassi di adeguamento corretti, l´Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in occasione del prossimo adeguamento al rincaro, calcolerà come compensazione tassi di adeguamento ridotti.
Contatto:
Assicurazione: tel. +41 31 322 90 87, contro gli infortuni: Peter
Schlegel, caposezione, Sezione assicurazione infortuni e prevenzione
infortuni, Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Previdenza: tel. +41 31 322 92 32, professionale: Bernd Herzog,
caposezione, Sezione matematica previdenza professionale, Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Allegato: ordinanza riguardante l´assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni.
I comunicati stampa dell´UFAS ed ulteriori informazioni sono
disponibili all´indirizzo Internet www.ufas.admin.ch.