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Office fédéral de la justice

Tasso d'interesse massimo del 15 per cento per i crediti al consumo

Berna (ots)

Per i crediti al consumo sarà ammesso un tasso
d'interesse massimo del 15 per cento. È quanto prevede l'ordinanza
concernente la legge federale sul credito al consumo inviata in
consultazione questa settimana dal Dipartimento federale di giustizia
e polizia.
Secondo la legge sul credito al consumo (LCC) adottata dal
Parlamento il 23 marzo 2001, il Consiglio federale fissa per via
d'ordinanza il tasso d'interesse massimo, tenendo conto dei tassi
d'interesse della Banca nazionale determinanti per il rifinanziamento
dei crediti al consumo. La LCC dispone già che il tasso d'interesse
massimo non possa di regola superare il 15 per cento. L'avamprogetto
di ordinanza precisa a sua volta che il tasso d'interesse può essere
pari al massimo al 15 per cento. L'introduzione di un tasso
d'interesse massimo si propone di mettere un freno agli interessi
esorbitanti. Esso non ostacola la concessione di crediti da parte di
offerenti seri né comporta un rincaro del credito al consumo.
L'ordinanza conferisce inoltre un assetto semplice e informale
alla comunicazione con la «Centrale d'informazione per il credito al
consumo», la quale crea le premesse necessarie all'esame della
capacità creditizia. I creditori comunicano a tale centrale tutti i
crediti al consumo concessi e possono far capo alla sua banca dati
per ottenere informazioni affidabili sulle condizioni economiche dei
consumatori. Due allegati stabiliscono poi quali dati possano essere
trattati nell'ambito della procedura di richiamo online e quali
creditori possano avvalersi di detta procedura, precisando inoltre la
portata del loro diritto d'accesso. L'ordinanza descrive infine le
condizioni personali, tecniche ed economiche cui è subordinata
l'autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti a
titolo professionale.
Maggiore protezione e disciplinamento uniforme
La riveduta legge sul credito al consumo e l'ordinanza
d'esecuzione entreranno presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2003.
I due atti normativi accresceranno la protezione da accensioni di
crediti avventate e irresponsabili. I consumatori hanno infatti la
possibilità di revocare entro sette giorni un contratto di credito al
consumo. Il credito al consumo può inoltre venire concesso soltanto
se il reddito del consumatore ne permette il rimborso nel giro di tre
anni. I creditori che non ottemperano alle disposizioni di legge
perdono il diritto agli interessi e, in casi gravi, anche il prestito
concesso. La concessione e la mediazione professionali di crediti
sono poi subordinate ad autorizzazione. La nuova LCC conferisce
infine uniformità al diritto in materia di credito al consumo,
creando così i presupposti necessari affinché in Svizzera le
operazioni di credito al consumo siano disciplinate da un'unica base
legale.

Contatto:

Felix Schöbi
Ufficio federale di giustizia
tel. +41/31/322'53'57

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