Nuovo disciplinamento dell'aiuto finanziario a turisti svizzeri
Berna (ots)
Il Consiglio federale pone in vigore con effetto al 1° settembre 2002 la nuova ordinanza
Il Consiglio federale ha rivisto il disciplinamento della concessione di anticipi a turisti svizzeri che si trovano in situazione di bisogno durante un viaggio all'estero. Ha posto in vigore con effetto al 1° settembre 2002 la nuova ordinanza sull'aiuto finanziario agli Svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero. La durata di validità dell'ordinanza è limitata a cinque anni. Dato che l'ordinanza si basa tuttora unicamente sulla Costituzione federale, il Consiglio federale ha nel contempo incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un progetto di legge.
L'ordinanza stabilisce che i turisti svizzeri che si trovano in situazione di bisogno durante un viaggio all'estero hanno ora un diritto alla concessione di un anticipo. Questo aiuto finanziario viene tuttavia concesso - come era il caso sinora - con l'obbligo rimborsarlo; sono esclusi i prestiti o altri tipi di aiuto materiale. L'ordinanza disciplina in modo chiaro ed esaustivo gli scopi per i quali le rappresentanze svizzere possono versare gli anticipi: per il finanziamento del rimpatrio in Svizzera, come aiuto indispensabile fino al rimpatrio o fino all'ottenimento di mezzi propri nonché per il sostegno delle spese ospedaliere e mediche.
Anticipi per turisti svizzeri...
Benché grazie all'ampliamento delle possibilità di trasferimento internazionale di denaro vi siano sempre meno turisti svizzeri che si trovano in situazione di bisogno, le rappresentanze svizzere versano tuttora annualmente all'incirca 100'000 franchi sotto forma di anticipi. I rimborsi sono effettuati alla Sezione «Aiuto sociale degli Svizzeri all'estero» dell'Ufficio federale di giustizia.
... e prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero
Compito principale della Sezione è il sostegno di cittadini svizzeri, domiciliati all'estero o che si trovano da oltre tre mesi all'estero e che sono in uno stato di bisogno. In virtù della legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero, l'UFG versa annualmente oltre sei milioni di franchi.
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