Metas Bundesamt für Metrologie und Akkre
metas: Strumenti di misura: Accordo bilaterale crea nuovi orizzonti
(ots)Bern-Wabern, 24.06.2003. L'accordo bilaterale fra la Svizzera e la Comunità europea (CE) aprono nuovi orizzonti nel campo degli strumenti di misura. L'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (METAS) ha designato alcuni organismi di valutazione della conformità. Si è così potuto eliminare in larga misura uno svantaggio dell'economia svizzera, che durava da lungo tempo.
D'ora in poi organismi svizzeri designati (www.metas.ch/it/bezeichnung) possono esaminare e valutare la conformità di prodotti provenienti dallo spazio economico Svizzera- CE alle prescrizioni di legge e in tal modo entrare in concorrenza ad armi pari con i Paesi europei. Senza dubbio tale indipendenza riveste un grande significato per il nostro Paese, fortemente orientato all'esportazione e dall'elevato livello tecnologico.
Designazione degli organismi svizzeri di valutazione della conformità
L'accordo bilaterale consta di sette trattati; uno di questi è l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, denominato anche Mutual Recognition Agreement (MRA). Detto trattato si compone di un testo generale e di due allegati (cfr. Illustrazione 1). L'Allegato 1 stabilisce i settori di prodotti ai quali si applica l'accordo. Al momento sono 15; il capitolo 11 concerne gli strumenti di misura e gli imballaggi preconfezionati. Nell'Allegato 2 figurano i principi generali per la designazione degli organismi di valutazione della conformità che rivestono un ruolo importante nel riconoscimento transfrontaliero in materia di valutazione della conformità.
Per ognuno dei 15 settori di prodotti del MRA un'autorità federale è responsabile di esaminare le domande, di designare gli organismi di valutazione della conformità e di sorvegliarne poi l'attività. Con la designazione si conferma in vista del riconoscimento formale nell'ambito di un accordo internazionale che un organismo adempie i requisiti per eseguire determinate valutazioni della conformità secondo le esigenze stabilite nell'accordo in questione. Il METAS è responsabile che gli organismi che ha designato dispongano delle necessarie competenze tecniche: l'infrastruttura tecnica e la concordanza degli strumenti di misura di riferimento ai campioni nazionali sono parte integrante di tale competenza.
Laboratori METAS designati
Poiché gli organismi di valutazione della conformità presenti in Svizzera non sono in grado di coprire tutti i settori compresi dal MRA, il METAS ha designato, a titolo sostitutivo, propri laboratori. La designazione sostitutiva di laboratori del METAS vale fino a quando un altro organismo svizzero sia in grado o voglia offrire i suoi servizi come organismo di valutazione della conformità per la medesima categoria di strumenti di misura.
I laboratori del METAS designati devono adempire gli stessi requisiti di qualunque altro organismo di valutazione della conformità. Per garantire la loro indipendenza, imparzialità e oggettività sono stati presi provvedimenti organizzativi. In particolare la direzione dell'esame della loro idoneità e la responsabilità della loro designazione sono state affidate a servizi esterni ai laboratori e alle divisioni designati.
Dal febbraio del 2003, il Comitato misto CE-Svizzera ha formalmente riconosciuto gli organismi svizzeri di valutazione della conformità. Pertanto tali organismi sono abilitati a eseguire valutazioni della conformità in tutta l'Europa. L'accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità nel settore degli strumenti di misura riveste grande utilità per l'economia svizzera. È auspicabile che, dopo le difficoltà iniziali, possa ora essere applicato in maniera non burocratica.
Illustrazione
Uno dei sette trattati bilaterali della Svizzera con l'Unione europea concerne gli ostacoli tecnici al commercio. L'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) contiene due allegati.
Riquadro
Il vecchio concetto
Disciplinamento tradizionale della messa in circolazione di strumenti di misura mediante esame del modello, sistema di ammissione e prima verificazione secondo requisiti ben definiti. Sistema preventivo: lo Stato partecipa attivamente alla messa in circolazione di strumenti di misura.
Il nuovo concetto
Atti legislativi definiscono unicamente i requisiti fondamentali degli strumenti di misura, mentre le specifiche particolari sono elaborate da organismi di normalizzazione privati su mandato delle autorità.
Il concetto globale
Completamento del nuovo concetto mediante procedure uniformi di valutazione della conformità (moduli). Atti legislativi definiscono, a seconda del potenziale di pericolosità dello strumento di misura, i rispettivi moduli che, secondo il caso, prevedono di far capo a organismi terzi di valutazione della conformità indipendenti. Una volta superata con successo tale procedura, il fabbricante può apporre il marchio CE sugli strumenti di misura.
Testi e illustrazione possono essere scaricati da www.metas.ch/it/medien.
Altre informazioni: dr Irène Schürmann, tel. 031 32 33 260, irene.schuermann@metas.ch.