Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Media Service: Consiglio svizzero della stampa
Presa di posizione 72/2009
Parti: Vito Robbiani c. Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI)
Reclamo respinto.
Ein Dokument
Interlaken (ots)
- Indicazioni: Ulteriori informazioni possono essere scaricate in formato pdf gratuitamente su: http://presseportal.ch/fr/pm/100018292/?langid=4 -
Tema: Istruzioni giornalistiche / Ricerche mascherate
Riassunto
Con o senza consulenza giuridica: se pubblicare, decide la redazione
La libertà d'informazione è arbitrariamente ristretta se la redazione ricorre a una consulenza giuridica? La questione ha occupato il Consiglio della stampa nella discussione di un reclamo presentato da un giornalista del Ticino. Sentito un parere giuridico, la redazione della trasmissione «Patti chiari» della RSI aveva infatti rinunciato a trasmettere un servizio, in quanto a suo avviso presentava aspetti giuridicamente e deontologicamente problematici. Il Consiglio della stampa sottolinea con forza che la decisione su che cosa e come pubblicare o trasmettere spetta soltanto alla redazione, ma anche che il ricorso al parere di esperti esterni è lecito, purché le sia riservata l'ultima parola.
Il servizio doveva documentare la manipolazione del contachilometri prima della vendita di un'auto d'occasione. Il Consiglio della stampa dà ragione alla redazione, ammettendo che il servizio presentava almeno due aspetti problematici: il primo relativo al dovere di ascoltare la parte criticata, il secondo su una questione di proporzionalità: era necessario ricorrere a un'inchiesta mascherata per denunciare genericamente un abuso purtroppo diffuso e conosciuto?
Il Consiglio della stampa ha respinto il reclamo. Il ricorso a un parere giuridico non annulla la competenza dei responsabili di una redazione nel decidere quali informazioni pubblicare. Spetta alla loro valutazione giudicare se tener conto di un parere giuridico, oppure, eccezionalmente, esporsi al rischio di una denuncia penale perché ritengono una particolare informazione di interesse pubblico. Nel caso concreto, la rinuncia della redazione alla trasmissione del servizio non appare dunque deontologicamente riprensibile. Al Consiglio della stampa è parso inoltre sproporzionato il ricorso a un'inchiesta mascherata per denunciare genericamente un rischio che l'acquirente accorto saprebbe, con mezzi relativamente facili, riconoscere e smascherare.
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