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EJPD: Revisione della legge sulle armi - Il Consiglio federale prende atto dell’esito della procedura di consultazione, rimane da definire l’ulteriore procedimento

(ots)

11.03.2005. Il Consiglio federale intende aspettare la decisione sull’approvazione e l’applicazione dell’Accordo di Schengen prima di proseguire i lavori di revisione della legge sulle armi. Deciderà successivamente se e in quale misura portare avanti la revisione.

L’applicazione della direttiva di Schengen relativa al controllo 
dell’acquisizione e della detenzione di armi, che è parte integrante 
degli accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea 
(bilaterali bis), coincide con alcuni importanti obiettivi 
dell’avamprogetto di revisione. Rimane per il momento da chiarire se 
e in quale misura la revisione della legge sulle armi sarà portata 
avanti dopo la decisione sugli accordi bilaterali bis. Essa sarà 
eventualmente adattata quando si conoscerà l’esito definitivo della 
decisione su Schengen.
Analisi dei risultati della consultazione
I risultati della procedura di consultazione effettuata in due tappe 
nell’ambito della revisione della legge sulle armi sono stati 
analizzati. Circa 1400 partecipanti si sono espressi in maniera 
talvolta controversa sulle novità proposte e sull’idea di un 
registro nazionale delle armi da fuoco.
Parte dei partiti politici e dei Cantoni sono in sostanza favorevoli 
all’avamprogetto. Per contro, i tiratori e i collezionisti di armi, 
il Partito liberale radicale (PLR), l’Unione democratica di centro 
(UDC), l’Unione democratica federale (UDF) e i Cantoni di Appenzello 
Interno e Glarona respingono l’avamprogetto. Le critiche sono 
incentrate soprattutto sul trasferimento alla Confederazione delle 
competenze di accordare permessi e di emanare istruzioni nonché sul 
divieto di alcuni tipi di armi.
Compatibilità con Schengen
Le esigenze a livello nazionale in merito all’adeguamento della 
legge sulle armi coincidono con condizioni importanti poste dalla 
direttiva di Schengen sulle armi. L’obbligo del permesso di acquisto 
di armi ad esempio non si applicherebbe soltanto all’acquisto presso 
un commerciante specializzato, ma anche a quello tra privati.
Per alcuni tipi di armi (armi per il tiro a raffica, lanciagranate, 
armi da fuoco che simulano oggetti d’uso corrente) sarebbe 
introdotto un divieto di possesso. Il commercio di armi da fuoco 
sarebbe consentito soltanto per le armi con un contrassegno 
individuale, onde facilitare la ricostruzione del percorso dell’arma 
di un reato.
Permangono lacune
Nonostante l’applicazione dell’Accordo di Schengen, resta necessaria 
una base legale affinché le autorità civili e quelle militari 
possano scambiarsi informazioni sulla consegna di armi. Inoltre 
l’Accordo di Schengen non contempla le soft air gun e le imitazioni 
di armi, per cui le restrizioni in merito all’acquisto e al porto 
andrebbero disciplinate nell'ambito di una revisione separata. Anche 
l’ufficio nazionale per la valutazione delle tracce di armi da 
fuoco, di cui i Cantoni richiedono l’istituzione, rimarrebbe privo 
di una base legale.
Per ulteriori informazioni:
Jürg Siegfried Bühler, fedpol, Servizio di analisi e prevenzione, 
tel. 031 322 36 07

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