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Il Consiglio federale ha fissato il valore iniziale del punto tariffario TARMED per le assicurazioni federali AINF/AM/AI

(ots)

Dato che le parti non sono riuscite ad accordarsi, il Consiglio federale ha deciso di fissare a un franco il valore iniziale del punto tariffario TARMED per le prestazioni mediche nel settore ospedaliero ambulatoriale a carico dell'assicurazione infortuni obbligatoria (AINF), dell'assicurazione militare (AM) e dell'assicurazione invalidità (AI). La decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.

Il 20 novembre 2003, la Commissione delle tariffe mediche LAINF 
(CTM) ha chiesto al Consiglio federale di fissare a un franco il 
valore iniziale del punto tariffario TARMED. Come concordato tra le 
assicurazioni federali e l'associazione "H+ Gli ospedali della 
Svizzera", il nuovo tariffario TARMED, che si applicherà alle 
prestazioni mediche nel settore ospedaliero ambulatoriale a carico 
di AINF/AM/AI, sarà introdotto il 1° gennaio 2004. Le parti non sono 
però riuscite a trovare un accordo sul valore iniziale del punto 
tariffario, per il quale l'associazione H+ chiedeva un importo più 
elevato. Dopo un nuovo rifiuto dell'assemblea generale 
dell'associazione H+ del punto tariffario TARMED proposto, la CTM si 
è rivolta al Consiglio federale in nome delle assicurazioni federali 
AINF/AM/AI. Le parti hanno stipulato un accordo sulla 
stabilizzazione dei costi per caso, che dovrebbe permettere di 
controllare lo sviluppo dei costi dopo l'introduzione del nuovo 
tariffario.
Le tariffe TARMED per le singole prestazioni mediche sono definite 
applicando in larga misura i principi dell'economia aziendale. 
Questo permette di paragonare i costi a livello nazionale e di 
migliorare così la trasparenza e le possibilità di controllare 
l'economicità delle prestazioni. TARMED sostituisce il Catalogo 
delle prestazioni ospedaliere in vigore.
La conclusione di convenzioni tariffali concernenti le assicurazioni 
sociali federali è di competenza di assicuratori federali, 
stabilimenti ospedalieri e case di cura. Il Consiglio federale 
interviene unicamente in caso di disaccordo tra le parti o di grave 
pregiudizio, a livello regionale o nazionale, della copertura 
sanitaria delle persone assicurate.
Per fissare il valore iniziale del punto tariffario TARMED, il 
Consiglio federale si è basato sui dati forniti dalle parti 
contrattuali. Il Consiglio federale parte dal presupposto che, una 
volta introdotto il nuovo tariffario, l'accordo sulla 
stabilizzazione dei costi per caso permetterà di controllare 
l'evoluzione dei costi e che, se necessario, il valore del punto 
tariffario sarà corretto. Il Consiglio federale è comunque 
dell'avviso che il valore iniziale di un franco possa essere 
considerato come limite superiore.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Fritz Britt, vicedirettore
Ambito Malattia e infortunio
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
031 / 322 90 04
Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sulla homepage 
dell'UFAS www.ufas.admin.ch

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