Eidg. Departement des Innern (EDI)
L'indennità di maternità entrerà in vigore il 1° luglio 2005
(ots)L'indennità di maternità per le madri esercitanti un'attività lucrativa sarà introdotta il 1° luglio 2005. Dalla stessa data verranno aumentati gli importi delle indennità per chi presta servizio. Il Consiglio federale ha deciso che la modifica delle indennità di perdita di guadagno, approvata in votazione popolare il 26 settembre 2004, entrerà in vigore alla metà del prossimo anno. Nel contempo ha adottato l'ordinanza di esecuzione relativa alla revisione della Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).
Il Consiglio federale ha messo in vigore le disposizioni concernenti le indennità di perdita di guadagno in caso di maternità con effetto a partire dal 1° luglio 2005. Da questa data le madri esercitanti un'attività lucrativa dipendente o indipendente o che collaborano nell'azienda del marito percependo un salario in contanti avranno diritto all'indennità di maternità. Durante 14 settimane esse riceveranno l'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del parto, ma al massimo 172 franchi al giorno.
Nell'ambito della revisione delle indennità di perdita di guadagno, a partire dal 1° luglio 2005 l'indennità per le persone esercitanti un'attività lucrativa che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile verrà aumentata dal 65 all'80 per cento del reddito lavorativo medio. L'indennità per le reclute e l'indennità di base per le persone senza attività lucrativa passeranno da 43 a 54 franchi al giorno.
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Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati: - "Panoramica delle disposizioni transitorie più importanti" - testo dell'ordinanza
Informazioni dettagliate concernenti l'indennità di maternità e l'aumento delle indennità per chi presta servizio sono disponibili all'indirizzo Internet dell'UFAS: www.ufas.admin.ch/eo/aktuell/i/index.htm
Indennità di maternità / Aumento delle indennità per chi presta servizio a partire dal 1° luglio 2005
Panoramica delle disposizioni transitorie più importanti
Parto avvenuto prima del 1° luglio 2005 Le madri esercitanti un'attività lucrativa che partoriranno durante le 14 settimane precedenti il 1° luglio 2005 avranno diritto in proporzione all'indennità di maternità. Dal 1° luglio 2005 riceveranno indennità giornaliere per il periodo restante fino alla scadenza delle 14 settimane. Se, ad esempio, il parto avverrà due settimane prima del 1° luglio 2005, le indennità giornaliere saranno pagate per 12 settimane. Il primo giorno che darà già diritto ad una (sola) indennità giornaliera sarà quindi il 26 marzo 2005.
Se il parto avverrà più di 14 settimane prima del 1° luglio 2005, la madre non avrà diritto alle indennità di perdita di guadagno.
Le madri esercitanti un'attività lucrativa che partoriranno a partire dal 1° luglio 2005 avranno il "normale" diritto alle indennità di perdita di guadagno durante 14 settimane.
Obbligo del datore di lavoro di versare il salario conformemente al CO Se, in caso di parto prima del 1° luglio 2005, la madre ha diritto al versamento del salario conformemente al Codice delle obbligazioni oltre questa data (ad es. secondo la scala bernese, zurighese o basilese), il suo diritto rimane garantito. Per il periodo in cui la madre ha diritto al versamento del salario il datore di lavoro riceve in compenso le prestazioni dell'indennità di maternità dalla cassa di compensazione AVS.
Assicurazioni d'indennità giornaliere private o concluse dai datori di lavoro Con l'entrata in vigore della modifica della Legge sulle indennità di perdita di guadagno decadono i contratti d'assicurazione che prevedono indennità giornaliere in caso di maternità. I premi pagati in eccesso vanno restituiti. Le madri che già prima del 1° luglio 2005 beneficiano di prestazioni in caso di maternità versate da un assicuratore d'indennità giornaliera continueranno a riceverle nella misura convenuta per contratto, e questo anche se dal 1° luglio 2005 avranno diritto anche alle indennità di maternità previste dalla LIPG. Tuttavia, se l'indennità giornaliera delle IPG e la prestazione dell'assicurazione d'indennità giornaliera privata supereranno il salario assicurato (sovrassicurazione), l'assicuratore d'indennità giornaliera potrà riscuotere, nel quadro del sovrindennizzo, l'indennità di maternità presso la cassa di compensazione AVS.
Servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile iniziati prima del 1° luglio 2005 Chi, il 1° luglio 2005, presta servizio militare, servizio nella protezione civile o servizio civile riceve le nuove indennità retroattivamente dalla data in cui ha iniziato il servizio.