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Attuazione della 1a revisione LPP: terza ed ultima fase

(ots)

Il Consiglio federale ha approvato modifiche d'ordinanza volte a definire la nozione di previdenza professionale e il riscatto di anni di assicurazione. Queste modifiche servono perlopiù a fissare la prassi attuale a livello di ordinanza. Per la maggior parte degli assicurati non vi saranno ripercussioni di rilievo. L'età minima per il pensionamento anticipato nel 2° pilastro è fissata a 58 anni. Questo limite tiene conto dell'aumento della speranza di vita e degli interessi delle parti sociali e degli istituti di previdenza. Nel quadro di ristrutturazioni aziendali, nelle professioni che per ragioni di pubblica sicurezza possono essere esercitate solo fino ad una certa età e durante un periodo transitorio resterà possibile anticipare ulteriormente le prestazioni di vecchiaia. Diverse disposizioni impediscono inoltre che assicurati privilegiati traggano vantaggi fiscali eccessivi tramite il 2° pilastro.

Equilibrio tra flessibilità e arginamento delle agevolazioni fiscali 
eccessive Lo scopo dei principi introdotti nell'ordinanza sulla 
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e 
l'invalidità (OPP2) è di precisare il quadro della previdenza 
professionale. Si tratta dei principi di adeguatezza, collettività, 
parità di trattamento e pianificazione previdenziale e del principio 
d'assicurazione, che finora erano in parte disciplinati nel diritto 
fiscale. Con le modifiche d'ordinanza, il Consiglio federale viene 
incontro alla richiesta di più flessibilità nella previdenza 
professionale. Grazie ad esse gli istituti di previdenza in futuro 
avranno la possibilità di offrire fino a tre diversi piani di 
previdenza ad ogni gruppo di assicurati e di tener quindi 
maggiormente conto delle loro esigenze e possibilità finanziarie. 
D'altro canto, l'ordinanza ha l'obiettivo di distinguere la 
previdenza professionale, che beneficia di agevolazioni fiscali, da 
previdenza e assicurazioni private. Fissando questa linea di 
demarcazione si vuole evitare che gli assicurati privilegiati, 
mediante piani di previdenza troppo generosi che comportano una 
sovrassicurazione ed eccedono i limiti dello scopo di previdenza o 
attraverso versamenti temporanei di fondi nel 2° pilastro unicamente 
a fini fiscali, ottengano agevolazioni fiscali eccessive.
Il Parlamento non ha voluto fissare a livello di legge i principi 
summenzionati, sviluppatisi col tempo nella dottrina e nella 
giurisprudenza, ma ha incaricato il Consiglio federale d'introdurli 
a livello d'ordinanza. L'ordinanza contiene inoltre un nuovo 
disciplinamento relativo al riscatto per gli assicurati provenienti 
dall'estero che non sono mai stati assicurati in Svizzera: durante i 
primi cinque anni l'autorizzazione ad acquistare anni di 
contribuzione sarà limitata.
Età minima di pensionamento anticipato Nel contempo il Consiglio 
federale ha stabilito che i regolamenti degli istituti di previdenza 
non devono permettere il prelievo anticipato della prestazione di 
vecchiaia prima del compimento dei 58 anni. Questo limite d'età 
tiene conto dell'evoluzione della speranza di vita, che nel 1970, 
alla nascita, era di 70,1 anni per gli uomini e di 76,1 anni per le 
donne, nel 2003 di 77,9 anni per gli uomini e di 83 anni per le 
donne e che nel 2060 dovrebbe essere di 82,5 per gli uomini e di 
87,5 per le donne. Tenuto conto dell'aumento della speranza di vita 
non avrebbe senso incentivare al pensionamento anticipato nel 2° 
pilastro con un basso limite di età. Stabilendo un'età minima di 
pensionamento di 58 anni, il Consiglio federale ha tenuto conto 
anche delle critiche avanzate dalle parti sociali e dagli istituti 
di previdenza in fase di consultazione. Sono state previste 
eccezioni: nel quadro di ristrutturazioni aziendali e nelle 
professioni che per ragioni di pubblica sicurezza possono essere 
esercitate solo fino ad una certa età il versamento di prestazioni 
di vecchiaia sarà possibile anche prima del compimento dei 58 anni.
Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2006, 
prevedono un periodo di transizione di 5 anni per quanto riguarda 
l'età minima di pensionamento.
Condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o 
comuni Le istruzioni approvate dal Consiglio federale 
contemporaneamente al terzo pacchetto di modifiche d'ordinanza della 
revisione LPP mirano a garantire che le autorità di vigilanza 
applichino una procedura uniforme al momento della fondazione di 
istituti collettivi o comuni. Non si applicano né ad istituti di 
previdenza interni alle aziende né agli istituti di previdenza 
d'associazione. Esse devono permettere ai nuovi istituti di 
previdenza di avviare l'attività con buone prospettive, ovvero 
garantire il finanziamento delle spese amministrative ed 
organizzative iniziali. In caso di liquidazione durante i primi 
cinque anni vi è inoltre una garanzia (di una banca o di 
un'assicurazione) che offre una certa copertura finanziaria. Le 
disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2005.
Con un'ulteriore modifica dell'OPP2 si vuole migliorare la copertura 
dei rischi degli istituti di previdenza di piccole dimensioni 
(particolarmente esposti in caso di fluttuazioni e imprevisti), in 
particolare nel settore dell'invalidità. In futuro tutti gli 
istituti di previdenza con meno di 300 assicurati (finora 100) 
dovranno disporre di misure di sicurezza supplementari, che potranno 
consistere in un contratto di riassicurazione o in riserve tecniche 
proprie sufficienti. Queste misure di sicurezza sono una prassi 
attualmente già adottata da molti istituti. La nuova normativa 
entrerà in vigore il 1° gennaio 2006 e sarà valevole per tutti gli 
istituti di previdenza fondati a partire da questa data.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni:	 tel. 031 322 90 61
	Jürg Brechbühl, vicedirettore
	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati: 	ordinanza e commento (d/f)
	istruzioni
Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito Internet 
dell'UFAS all'indirizzo www.ufas.admin.ch

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