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Accordi bilaterali Svizzera-UE e Convenzione AELS riveduta: provvedimenti organizzativi in vista dell'entrata in vigore

Berna (ots)

Oggi il Consiglio federale ha approvato i
provvedimenti organizzativi necessari in vista dell'entrata in vigore
degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE nonché di quella
della Convenzione AELS riveduta. In tal modo numerose leggi e
ordinanze federali, nuove o modificate, entreranno in vigore il 1°
giugno 2002, contemporaneamente agli accordi bilaterali e alla
Convenzione AELS riveduta. Inoltre saranno istituiti alcuni comitati
misti Svizzera-UE, incaricati della gestione degli accordi
bilaterali.
Modifiche legislative
In linea di massima, ognuna delle due parti contraenti è
responsabile della concretizzazione e dell'applicazione dei sette
accordi bilaterali del 1999 tra la Svizzera e l'UE sul proprio
territorio. A tale scopo la Svizzera ha modificato numerose leggi e
ordinanze federali e ne ha emanate alcune nuove. Queste modifiche
legislative entreranno in vigore il 1° giugno 2002,
contemporaneamente agli accordi bilaterali.
Inoltre è stato necessario modificare o emanare di nuovo diversi
atti legislativi in vista dell'attuazione della Convenzione AELS
riveduta. Tali modifiche legislative entreranno pure in vigore il 1°
giugno 2002, assieme alla Convenzione AELS riveduta.
Altre modifiche legislative sono già entrate in vigore (ad esempio
per realizzare l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sui trasporti
terrestri) o entreranno in vigore successivamente.
Comitati misti Svizzera - UE
I comitati misti provvedono al corretto funzionamento degli
accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Si tratta di organi comuni
a entrambe le parti contraenti. Oggi il Consiglio federale ha
stabilito i criteri per la composizione delle delegazioni svizzere
per tali comitati. La delegazione svizzera sarà presieduta dal
Dipartimento o dall'Ufficio responsabile dell'accordo bilaterale in
questione.
A titolo di esempio: i rappresentanti svizzeri nel comitato misto
per l'Accordo sul trasporto aereo saranno posti sotto la direzione
dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). L'Ufficio
dell'integrazione DFAE/DFE è corresponsabile per tutti i comitati
misti.
Un comitato misto viene istituito per ogni accordo bilaterale, con
due eccezioni: l'Accordo sulla ricerca è gestito dal comitato di
ricerca dell'Accordo quadro del 1986, già esistente, mentre per
l'Accordo sull'agricoltura verrà istituito un comitato veterinario,
oltre al comitato misto dell'agricoltura.
In particolare, ai comitati misti sono attribuiti i seguenti
compiti: scambio di opinioni e di informazioni, elaborazione di
raccomandazioni, potere decisionale nei casi espressamente previsti
dagli accordi (p. es. modifica degli allegati). I comitati misti
prendono le decisioni di comune accordo. Le modifiche degli accordi
bilaterali che implicano nuovi obblighi rimangono di competenza delle
parti contraenti (in Svizzera esse sono soggette all'approvazione del
Parlamento e, all'occorrenza, al referendum facoltativo).
Gli accordi bilaterali e l'”acquis” comunitario, che ne
costituisce il fondamento, sono applicati e interpretati in modo
indipendente da entrambe le parti contraenti. Di conseguenza non
esiste una giurisdizione comune. L'Accordo sul trasporto aereo è
l'unico per il quale la Svizzera ha riconosciuto la competenza
esclusiva delle istituzioni dell'Unione europea per il controllo del
rispetto delle regole della concorrenza. Tuttavia, ognuna delle parti
contraenti mantiene la competenza del controllo degli aiuti statali.
Il Consiglio dell'AELS
La Convenzione AELS viene gestita dal Consiglio dell'AELS, in cui
sono rappresentate tutte le parti contraenti (Svizzera,
Liechtenstein, Islanda, Norvegia). Esso decide all'unanimità nei casi
previsti espressamente dalla Convenzione. Tali decisioni sono
successivamente applicate ed eseguite dagli Stati membri.
Informazioni
Le informazioni in merito al contenuto dei sette accordi
bilaterali tra la Svizzera e l'UE sono fornite dai Dipartimenti e
dagli Uffici competenti. L'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE
risponde alle domande generali concernenti l'applicazione degli
accordi e la Convenzione AELS riveduta.

Contatto:

Domande generali di tipo giuridico e istituzionale:
Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE
Daniel Felder
tel. +41 31 322 22 89
Yvonne Schleiss
tel. +41 31 322 26 42

Domande sulla Convenzione AELS riveduta:
Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE
Michel di Pietro
tel. +41 31 324 08 91

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