Eidg. Justiz und Polizei Departement (EJPD)
EJPD: Accolto ricorso di santésuisse contro il tariffario di una clinica privata
(ots)01.10.2004. Il Consiglio federale ha preso una decisione in merito alla vertenza sul tariffario delle prestazioni ambulatoriali di una clinica privata del Cantone di Soletta. Venerdì ha infatti accolto un ricorso interposto dall'Associazione degli assicuratori malattie svizzeri (santésuisse), rivedendo al ribasso il valore del punto tariffario della clinica privata in questione.
Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il tariffario medico unificato (TARMED) applicabile alle prestazioni ambulatoriali fornite dagli ospedali e dagli studi medici privati. Nel Cantone di Soletta, santésuisse e una clinica privata non sono riusciti a raggiungere un accordo sul valore iniziale del punto tariffario. Il Consiglio di Stato del Canton Soletta ha pertanto fissato tale valore con effetto a partire dal 1° gennaio 2004. Santésuisse ha quindi impugnato la decisione dinanzi al Consiglio federale, chiedendo una riduzione del valore del punto.
Nella decisione in questione, il Consiglio federale ha rilevato che la convenzione quadro TARMED stipulata tra santésuisse e H+ Gli ospedali svizzeri (l'Associazione degli ospedali svizzeri) prevede disposizioni applicabili unicamente in caso di accordo tra i partner tariffali. Se chiamato a fissare il valore del punto, il Governo cantonale non è tenuto ad applicare né i criteri di calcolo convenuti dai partner tariffali né il meccanismo di adeguamento previsto dall'allegato alla convenzione quadro. Il Cantone deve invece decidere basandosi sulle leggi (legge sull'assicurazione malattie, LAMal) e le ordinanze pertinenti.
La neutralità dei costi è un principio vincolante
Il Consiglio federale osserva inoltre che la neutralità dei costi è un principio vincolante della LAMal e che il valore del punto dev'essere calcolato in base a un metodo che garantisca il raggiungimento di tale obiettivo. Nel calcolare il valore del punto, il Consiglio federale si fonda sulle raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi, in quanto il metodo di calcolo da questi utilizzato è attualmente l'unico in grado di produrre l'auspicato adeguamento strutturale e di garantire la neutralità dei costi. Se si applica tale metodo alla clinica privata in questione, ne risulta un valore del punto pari a 94 centesimi. Poiché gli ospedali pubblici del Cantone di Soletta hanno tuttavia concordato un punto pari a 95 centesimi, occorre prevedere lo stesso valore anche per la clinica. Il Consiglio federale ha pertanto ridotto retroattivamente (a partire dal 1° gennaio 2004) da 1.10 franchi a 95 centesimi il valore del punto applicabile alla clinica privata.
Altre informazioni: Brigitte Rohner, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 40 77