Eidg. Departement des Innern (EDI)
EDI: Assicurazione invalidità: sussidi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi per i prossimi periodi contrattuali
(ots)Il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) in modo da fissare per i prossimi periodi contrattuali i principi concernenti il versamento di sussidi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi in base ai contratti di prestazioni conclusi in precedenza. La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.
All'inizio del 2001 è stato modificato il sistema di finanziamento nell'ambito dei sussidi AI versati alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi: da allora i sussidi non sono più versati a posteriori, bensì in base a contratti di prestazioni concernenti le prestazioni da fornire stipulati in precedenza tra le organizzazioni interessate e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). I contratti di prestazioni vengono conclusi per una durata di tre anni.
Con l'introduzione del nuovo sistema di finanziamento la fissazione dei sussidi AI versati alle organizzazioni di aiuto agli invalidi interessate per il primo periodo del contratto di prestazioni (2001- 2003) è stata dapprima disciplinata a titolo provvisorio nel diritto transitorio. Il primo periodo contrattuale termina alla fine del 2003. La modifica dell'OAI decisa dal Consiglio federale permette di dotare l'ordinanza di una regolamentazione in materia di finanziamento che dovrà essere applicabile per i prossimi periodi contrattuali.
Per quanto riguarda l'importo dei sussidi AI versati nei prossimi periodi contrattuali bisogna distinguere tra organizzazioni che, rispetto al periodo contrattuale precedente, forniscono prestazioni dello stesso livello qualitativo e quantitativo e quelle che intendono ampliare la loro offerta. Nel prossimo periodo contrattuale le prime riceveranno al massimo il sussidio versato in precedenza cui verrà aggiunta la compensazione del rincaro calcolata in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Le organizzazioni che avranno ampliato la loro offerta di prestazioni potranno invece ricevere un sussidio più elevato. Il sussidio supplementare a disposizione di tutte le organizzazioni per prestazioni nuove o più estese verrà calcolato in base alla statistica sull'evoluzione dei beneficiari di prestazioni AI individuali (provvedimenti d'integrazione, rendite AI ecc.) riscontrata nei tre anni precedenti. L'aumento avrà un limite massimo e non dovrà essere superiore alla crescita economica. Tale limite massimo permetterà di rispettare le disposizioni del diritto federale riguardo al freno all'indebitamento, secondo cui a lungo termine le uscite della Confederazione non dovranno superare le entrate previste.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO Servizio stampa e informazione
Informazioni: Tel. 031 / 322 91 17 Dorothea Zeltner Ambito Invalidità Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati: * Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità e commento * Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e commento
I comunicati stampa dell'UFAS ed ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo Internet www.ufas.admin.ch