Eidg. Departement des Innern (EDI)
Il Consiglio federale ha fissato il valore iniziale del punto tariffario TARMED per le assicurazioni federali AINF/AM/AI
(ots)Dato che le parti non sono riuscite ad accordarsi, il Consiglio federale ha deciso di fissare a un franco il valore iniziale del punto tariffario TARMED per le prestazioni mediche nel settore ospedaliero ambulatoriale a carico dell'assicurazione infortuni obbligatoria (AINF), dell'assicurazione militare (AM) e dell'assicurazione invalidità (AI). La decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.
Il 20 novembre 2003, la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM) ha chiesto al Consiglio federale di fissare a un franco il valore iniziale del punto tariffario TARMED. Come concordato tra le assicurazioni federali e l'associazione "H+ Gli ospedali della Svizzera", il nuovo tariffario TARMED, che si applicherà alle prestazioni mediche nel settore ospedaliero ambulatoriale a carico di AINF/AM/AI, sarà introdotto il 1° gennaio 2004. Le parti non sono però riuscite a trovare un accordo sul valore iniziale del punto tariffario, per il quale l'associazione H+ chiedeva un importo più elevato. Dopo un nuovo rifiuto dell'assemblea generale dell'associazione H+ del punto tariffario TARMED proposto, la CTM si è rivolta al Consiglio federale in nome delle assicurazioni federali AINF/AM/AI. Le parti hanno stipulato un accordo sulla stabilizzazione dei costi per caso, che dovrebbe permettere di controllare lo sviluppo dei costi dopo l'introduzione del nuovo tariffario.
Le tariffe TARMED per le singole prestazioni mediche sono definite applicando in larga misura i principi dell'economia aziendale. Questo permette di paragonare i costi a livello nazionale e di migliorare così la trasparenza e le possibilità di controllare l'economicità delle prestazioni. TARMED sostituisce il Catalogo delle prestazioni ospedaliere in vigore.
La conclusione di convenzioni tariffali concernenti le assicurazioni sociali federali è di competenza di assicuratori federali, stabilimenti ospedalieri e case di cura. Il Consiglio federale interviene unicamente in caso di disaccordo tra le parti o di grave pregiudizio, a livello regionale o nazionale, della copertura sanitaria delle persone assicurate.
Per fissare il valore iniziale del punto tariffario TARMED, il Consiglio federale si è basato sui dati forniti dalle parti contrattuali. Il Consiglio federale parte dal presupposto che, una volta introdotto il nuovo tariffario, l'accordo sulla stabilizzazione dei costi per caso permetterà di controllare l'evoluzione dei costi e che, se necessario, il valore del punto tariffario sarà corretto. Il Consiglio federale è comunque dell'avviso che il valore iniziale di un franco possa essere considerato come limite superiore.
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