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Eidg. Departement des Innern (EDI)

1a revisione LPP: procedura di consultazione sulle disposizioni d'ordinanza relative al "pacchetto fiscale"

(ots)

Il Consiglio federale avvia la consultazione sulle modifiche d'ordinanza relative al terzo ed ultimo pacchetto della 1a revisione LPP. La consultazione durerà fino al 15 marzo 2005. Le modifiche concernono la concezione della previdenza professionale ed il riscatto e si ripercuotono quindi anche sulle deduzioni fiscali possibili in virtù della previdenza professionale. In gran parte gli adeguamenti fissano a livello d'ordinanza la prassi attualmente applicata. Per la maggior parte degli assicurati non vi saranno in pratica conseguenze rilevanti. L'ordinanza dà agli istituti di previdenza il diritto di offrire diversi piani previdenziali ai loro assicurati. Per contro, alcune disposizioni sono volte ad evitare che gli assicurati privilegiati possano ottenere agevolazioni fiscali sproporzionate grazie a piani di previdenza troppo generosi o collocando temporaneamente fondi nel secondo pilastro per motivi puramente fiscali. A causa delle loro ripercussioni sulle imposte, le nuove disposizioni d'ordinanza sono di grande interesse anche per i Cantoni. La terza parte della 1a revisione LPP entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.

Equilibrio tra flessibilità e arginamento delle agevolazioni fiscali 
sproporzionate
Lo scopo dei principi introdotti nell'ordinanza sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) 
è di precisare il quadro della previdenza professionale. Si tratta 
dei principi di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e 
pianificazione previdenziale e del principio d'assicurazione, che 
finora erano in parte disciplinati nel diritto fiscale. Con le 
modifiche d'ordinanza, il Consiglio federale viene incontro alla 
richiesta di più flessibilità nella previdenza professionale. Grazie 
ad esse gli istituti di previdenza in futuro avranno la possibilità 
di offrire un massimo di tre piani di previdenza per ogni gruppo di 
assicurati e di tener quindi maggiormente conto delle loro esigenze 
e possibilità finanziarie. D'altro canto, l'ordinanza ha il compito 
di distinguere la previdenza professionale, che beneficia di 
agevolazioni fiscali, da previdenza e assicurazioni private. 
Fissando questa linea di demarcazione si vuole evitare che gli 
assicurati privilegiati, mediante piani di previdenza troppo 
generosi che comportano una sovrassicurazione ed eccedono i limiti 
dello scopo di previdenza, ottengano agevolazioni fiscali 
sproporzionate.
Il Parlamento non ha voluto fissare a livello di legge i principi 
summenzionati, sviluppatisi col tempo nella dottrina e nella 
giurisprudenza, ma ha incaricato il Consiglio federale d'introdurre 
le definizioni a livello d'ordinanza.
L'ordinanza contiene inoltre due nuove disposizioni relative al 
riscatto in casi speciali. Gli assicurati provenienti dall'estero 
che in precedenza non erano mai stati assicurati in Svizzera, nei 
primi anni possono acquistare anni di contribuzione soltanto entro 
certi limiti. Nel caso delle persone residenti in Svizzera che non 
sono mai state affiliate al secondo pilastro, ma che hanno 
costituito in compenso un pilastro 3a più consistente, all'atto di 
calcolare la somma riscattabile nel secondo pilastro verrà dedotta 
una parte dell'avere del pilastro 3a. Con queste disposizioni si 
vogliono evitare casi clamorosi di "ottimizzazione fiscale" tramite 
il secondo pilastro.
Nel contempo il Consiglio federale ha stabilito che i regolamenti 
degli istituti di previdenza non devono permettere il prelievo 
anticipato della prestazione di vecchiaia prima del compimento dei 
60 anni. Si vuole così rendere più restrittiva la prassi finora in 
parte seguita dalle autorità di vigilanza LPP nell'ambito dell'esame 
e dell'approvazione dei regolamenti al fine di ridurre al minimo gli 
incentivi al pensionamento anticipato.
La procedura di consultazione durerà dal 15 gennaio al 15 marzo 
2005. Affinché i Cantoni e gli istituti di previdenza possano 
prendere le misure necessarie per poter applicare le nuove 
disposizioni da inizio 2006, è previsto che il Consiglio federale 
approvi la versione definitiva prima delle vacanze estive.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni:	tel. 079 230 52 39
	Erika Schnyder, caposettore
	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati:	Avamprogetto e rapporto esplicativo (d/f)
	ed elenco dei destinatari della procedura di consultazione
Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito Internet 
dell'UFAS: www.ufas.admin.ch

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