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Eidg. Departement des Innern (EDI)

Aliquota di conversione nella previdenza professionale: nuove proposte del Consiglio federale

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Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di elaborare entro la fine di gennaio 2006 un avamprogetto per la procedura di consultazione che preveda un adeguamento dell'aliquota di conversione minima LPP più rapido e più pronunciato di quello stabilito nel quadro della 1a revisione della legge. Considerati l'aumento della speranza di vita dei pensionati e il netto calo delle prospettive di rendimento sui mercati finanziari, il provvedimento è inevitabile. Entro il 1° gennaio 2011 l'aliquota di conversione dovrà essere ridotta al 6,4%. L'avamprogetto proporrà inoltre di abbreviare l'intervallo tra i riesami dell'aliquota.

In relazione alle prospettive di rendimento sui mercati finanziari, 
in particolare sul mercato obbligazionario, l'attuale aliquota 
minima di conversione è indiscutibilmente troppo alta. Secondo gli 
esperti di economia finanziaria, nei prossimi anni l'inflazione - e 
quindi anche i tassi d'interesse nominali - saranno relativamente 
bassi. Per garantire il finanziamento delle rendite a lungo termine, 
il legislatore non può non tener conto del rendimento consentito 
dagli investimenti. L'aliquota di conversione deve dunque essere 
ridotta in maggior misura rispetto a quanto previsto dal diritto 
vigente (cioè la riduzione al 6,8% entro il 2015) in applicazione 
della 1a revisione LPP. Soltanto così si potrà impedire che gli 
istituti di previdenza si trovino in futuro a dover versare rendite 
insufficientemente finanziate, mettendo così in pericolo la 
stabilità finanziaria della previdenza professionale.
In ossequio ad un incarico del Parlamento (mozione della Commissione 
della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 
2003), il Consiglio federale ha esaminato la situazione sui mercati 
finanziari. Rifacendosi tra l'altro al rapporto concernente 
l'aliquota di conversione presentato da un gruppo di lavoro 
all'attenzione della Commissione federale LPP nel novembre 2004 ed 
alle conseguenti raccomandazioni della commissione, il Consiglio 
federale giunge alla conclusione che l'aliquota di conversione 
minima nella previdenza professionale obbligatoria debba essere 
gradualmente ridotta al 6,4% sia per gli uomini che per le donne 
entro il 2011. Condivide così l'opinione di una lieve maggioranza 
della Commissione LPP (la minoranza aveva chiesto una più drastica 
riduzione al 6,0%). L'Esecutivo ritiene altresì che l'aliquota di 
conversione debba essere riesaminata ogni cinque anni (non ogni 
dieci come attualmente) e che il prossimo riesame dovrà essere 
svolto nel 2009 per gli anni 2012 e seguenti.
Poiché l'obiettivo del secondo pilastro - cioè garantire, sommato 
all'AVS, il 60% dell'ultimo salario - può essere raggiunto anche con 
un'aliquota di conversione leggermente inferiore, il Consiglio 
federale, concordando con la maggioranza della Commissione LPP, 
respinge l'introduzione di ulteriori misure d'accompagnamento. Tanto 
più che l'unica misura d'accompagnamento possibile consisterebbe 
nell'aumento degli accrediti di vecchiaia (vale a dire dei 
contributi), il che si tradurrebbe in una diminuzione del salario 
netto. Come in passato, il Consiglio federale lascia alla 
discrezione degli istituti di previdenza l'applicazione e il 
finanziamento di eventuali misure d'accompagnamento adeguate alle 
caratteristiche specifiche dei singoli istituti e alla loro 
situazione finanziaria.
La procedura di consultazione sull'avamprogetto sarà aperta 
presumibilmente nel gennaio del 2006. L'approvazione del relativo 
messaggio all'attenzione del Parlamento è prevista per la fine del 
2006, l'entrata in vigore del provvedimento per il 1° gennaio 2008, 
l'ultima tappa della riduzione entro l'inizio del 2011.
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO
Servizio stampa e informazione
Informazioni: 031 322 46 40
		Yves Rossier, direttore
		Ufficio federale delle assicurazioni sociali
031 322 90 73
		Anton Streit, vicedirettore
		responsabile Ambito Vecchiaia e superstiti
		Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Allegati:	-	Tabella "Riduzione graduale dell'aliquota di 
conversione 					 minima"
– Definizioni
Ulteriori informazioni sul tema sono disponibili sul sito Internet 
dell'UFAS all'indirizzo www.ufas.admin.ch

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