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Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)

Entrata in vigore il 1° luglio 2003 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI)

Berna (ots)

La legge sull’assicurazione contro la disoccupazione
modificata (LADI) entra in vigore oggi, ad eccezione del suo 
articolo 3 capoverso 2, concernente il ritorno ad un'aliquota di 
contribuzione ordinaria del 2% e la soppressione del percento di 
solidarietà, il quale prenderà effetto solo al 1° gennaio 2004. Fino 
alla fine del 2003, l’aliquota di contribuzione ammonterà a 2,5% per 
i salari fino a 106'800 franchi e a 1% sulla parte dei salari 
compresi tra 106'801 e 267'000 franchi. Le principali modifiche 
introdotte dalla nuova regolamentazione sono le seguenti:
Partecipazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni, 
ammontante rispettivamente a 300 e 100 milioni di franchi circa, 
indipendente dai cicli congiunturali;
Passaggio a un periodo minimo di contribuzione di dodici mesi;
Prolungamento dei termini quadro per la riscossione della 
prestazione e per il periodo di contribuzione dopo l'avvio di 
un'attività indipendente o un periodo educativo;
Computo delle indennità di partenza;
Assunzione di un terzo del premio dell'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni non professionali;
Passaggio del numero massimo di indennità giornaliere concesse da 
520 a 400, ad eccezione delle persone con più di 55 anni che possono 
comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi o delle persone 
che beneficiano di una rendita AI;
Possibilità di aumentare di 120 unità il numero massimo di indennità 
giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata e 
partecipazione alle spese da parte dei Cantoni nella misura del 20 
per cento;
Aumento a 44 del numero di indennità giornaliere in caso di 
incapacità al lavoro per malattia, infortunio o gravidanza nonché 
disciplinamento separato del diritto all'indennità in caso di 
incapacità lavorativa dopo un parto;
Passaggio da 60 a 90 del numero di indennità giornaliere per gli 
assicurati che intendono intraprendere un'attività indipendente;
Promozione della collaborazione interistituzionale;
Le nuove disposizioni sono applicabili da oggi a tutti gli 
assicurati, poiché la LADI non ha previsto disposizioni transitorie 
per quanto concerne l'indennizzo degli assicurati.
Informazioni:
Dominique Babey,
seco,
Direzione del lavoro,
capo del campo di prestazioni Mercato del lavoro e assicurazione 
contro la disoccupazione,
tel. 031 322 22 73
Hans-Peter Egger,
seco,
Direzione del lavoro,
capo del servizio giuridico del campo di prestazioni Mercato del 
lavoro e assicurazione contro la disoccupazione,
tel. 031 324 02 17

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