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Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)

Il Consiglio Federale introduce l'obbligo del microchip per i cani a partire dal 2006

Berna (ots)

Il Consiglio Federale ha deciso mercoledì di
introdurre l'obbligo di identificazione dei cani a partire dal 2006. 
La regolamentazione fa parte della riveduta Ordinanza sulle 
epizoozie (OFE). Il Consiglio Federale ha inoltre approvato la 
revisione totale dell'Ordinanza concernente l’eliminazione dei 
sottoprodotti di origine animale (OESPA), e le modifiche 
dell'Ordinanza concernente l'importazione, il transito e 
l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE). L'obbligo di 
identificazione dei cani entra in vigore a partire dal 1° gennaio 
2006, le altre regolamentazioni dal 1° luglio 2004. Dal 1° gennaio 
2006 i cuccioli devono essere identificati da un veterinario con un 
microchip (transponder) e registrati in una banca dati. I detentori 
di cani adulti hanno tempo fino alla fine del 2006 per conformarsi 
all'obbligo. I cani identificati prima del 2006 - con un microchip o 
tramite tatuaggio - dovranno essere unicamente registrati da un 
veterinario alla banca dati designata dal Cantone. Non occorre 
quindi una nuova identificazione.
In questo modo a partire dal 2007 in Svizzera tutti i cani sono 
identificati in modo chiaro e non falsificabile e sono registrati in 
una banca dati. Il Consiglio Federale, con l'introduzione 
dell'obbligo di identificazione, si prefigge di rendere più agevoli 
le indagini in caso morsicature, di epidemie, come pure nel caso di 
animali fuggiti, trascurati o abbandonati. Già oggi un quarto della 
popolazione canina svizzera è identificata con un microchip. Il 
microchip è obbligatorio in cinque Cantoni, inoltre a partire dal 1° 
ottobre prossimo i cani devono essere identificati mediante 
microchip o tatuaggio per poter entrare in un paese dell'Unione 
Europea (UE).
L’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è ora 
regolamentata dall'OESPA. In adeguamento al diritto vigente nell'UE, 
i sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in tre categorie. 
I sottoprodotti della categoria 1 devono essere inceneriti, quelli 
della categoria 2 possono essere utilizzati come concimi o per la 
produzione di biogas e i prodotti della categoria 3 - caratterizzati 
da una minore componente di rischio - possono essere impiegati per 
prodotti tecnici o per la fabbricazione di alimenti per animali da 
compagnia. Per principio dovrebbe essere possibile usare su vasta 
scala questi sottoprodotti di origine animale, ad esempio per la 
produzione di energia, senza per questo ammorbidire le restrizioni 
applicate a causa della BSE. In particolare il divieto di foraggiare 
tutti gli animali da reddito con farine animali resta invariato 
anche nella nuova OESPA. Prima di permettere l'uso su larga scala 
dei sottoprodotti di origine animale, sono state soddisfatte le 
condizioni elencate in un piano di misure presentato dall’Ufficio 
federale dell’agricoltura, dall’Ufficio federale di veterinaria e 
dall’Ufficio federale della sanità pubblica.
Le modifiche dell'OITE hanno posto una nuova base per il commercio 
internazionale di animali adeguandosi nel contempo agli accordi 
bilaterali con l'UE. Inoltre il divieto di importazione di prodotti 
derivati da pollame emanato dall'Ufficio federale di veterinaria è 
stato confermato dal Consiglio Federale. A partire dal 1° luglio i 
viaggiatori non possono più importare carne di pollame, penne e uova 
dall'Asia, Africa e pochi Paesi dell'Eurasia (Moldavia, Russia, 
Turchia, Ucraina, Bielorussia). In queste regioni la peste aviaria 
(influenza dei polli) è ancora presente. Mediante il blocco delle 
importazioni il consiglio Federale intende prevenire l'introduzione 
in Svizzera di questa epizoozia.
I rispettivi documenti possono essere consultati sulla pagina
www.bvet.admin.ch>Salute degli animali>Legislazione.
Informazioni:
Marcel Falk,
portavoce dell'Ufficio federale di veterinaria,
tel. 031 323 84 96

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