Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Il Consiglio federale approva la modifica dell'ordinanza sulle epizoozie: nuova lotta sul territorio svizzero a due malattie dei suini
Berna (ots)
Due polmoniti dei suini, la polmonite enzootica (PE) e l'actinobacillosi (APP), vengono ora combattute in modo coordinato a livello svizzero. A tale scopo viene inserito nell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) il cosiddetto risanamento di superficie. Questa ed altre modifiche dell'OFE sono state approvate oggi dal Consiglio federale. La legislazione sulle epizoozie deve essere adeguata periodicamente alle novità della ricerca scientifica, alle nuove minacce rappresentate dalle epizoozie e agli insegnamenti tratti dalla pratica. L'attuale modifica dell'ordinanza riguarda principalmente due polmoniti dei suini: la polmonite enzootica (PE) e l'actinobacillosi (APP). L'esperienza insegna che la lotta a queste due epizoozie risulta efficace soltanto risanando contemporaneamente tutti gli effettivi di suini in una determinata regione.
Dato che il risanamento di certe regioni è già a buon punto, le nuove prescrizioni rendono la lotta alla PE e all'APP obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Grazie ad un'azione mirata, i casi di maiali colpiti da queste due polmoniti saranno sempre meno frequenti e, a lungo termine, potrà essere ridotto l'utilizzo di antibiotici.
Nel contempo vengono inserite nell'OFE ulteriori modifiche. In caso di BSE, ad esempio, non sarà più necessario, in futuro, uccidere tutti i discendenti dell'animale in questione, ma soltanto quelli nati durante i due anni che precedono la diagnosi della BSE. Da alcuni recenti studi, risulta altamente improbabile la trasmissione della BSE dalla vacca al vitello e, anche in tale eventualità, ciò avviene al massimo nei due anni che precedono la manifestazione di questa epizoozia.
Allo scopo di prevenire in modo ancora più efficace la diffusione di epizoozie, vengono adottate altre limitazioni riguardanti il foraggiamento dei suini con rifiuti dei pasti.
Le modifiche dell'OFE entreranno in vigore il 1° maggio 2003, ad eccezione delle prescrizioni riguardanti il foraggiamento con rifiuti dei pasti che entreranno in vigore il 1° gennaio 2005.
Informazioni dettagliate si trovano nel testo dell'ordinanza riveduta e nel relativo rapporto esplicativo su Internet: testo dell'ordinanza riveduta :
testo dell'ordinanza riveduta : http://www.bvet.admin.ch/info- service/d/gesetzgebung/030409_aend_tsv.pdf (in tedesco)
http://www.bvet.admin.ch/info- service/f/gesetzgebung/030409_aend_tsv.pdf (in francese)
rapporto esplicativo (esiste soltanto in tedesco): http://www.bvet.admin.ch/tiergesundheit/d/gesetzgebung/erlaeut_aender ung_tsv_030409.pdf
Informazioni: Lukas Perler, Ufficio federale di veterinaria, Settore Sostegno all'applicazione della legislazione, tel. 031 322 01 56