Eidg. Departement des Innern (EDI)
Attuazione della 1a revisione LPP: terza ed ultima fase
(ots)Il Consiglio federale ha approvato modifiche d'ordinanza volte a definire la nozione di previdenza professionale e il riscatto di anni di assicurazione. Queste modifiche servono perlopiù a fissare la prassi attuale a livello di ordinanza. Per la maggior parte degli assicurati non vi saranno ripercussioni di rilievo. L'età minima per il pensionamento anticipato nel 2° pilastro è fissata a 58 anni. Questo limite tiene conto dell'aumento della speranza di vita e degli interessi delle parti sociali e degli istituti di previdenza. Nel quadro di ristrutturazioni aziendali, nelle professioni che per ragioni di pubblica sicurezza possono essere esercitate solo fino ad una certa età e durante un periodo transitorio resterà possibile anticipare ulteriormente le prestazioni di vecchiaia. Diverse disposizioni impediscono inoltre che assicurati privilegiati traggano vantaggi fiscali eccessivi tramite il 2° pilastro.
Equilibrio tra flessibilità e arginamento delle agevolazioni fiscali eccessive Lo scopo dei principi introdotti nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2) è di precisare il quadro della previdenza professionale. Si tratta dei principi di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale e del principio d'assicurazione, che finora erano in parte disciplinati nel diritto fiscale. Con le modifiche d'ordinanza, il Consiglio federale viene incontro alla richiesta di più flessibilità nella previdenza professionale. Grazie ad esse gli istituti di previdenza in futuro avranno la possibilità di offrire fino a tre diversi piani di previdenza ad ogni gruppo di assicurati e di tener quindi maggiormente conto delle loro esigenze e possibilità finanziarie. D'altro canto, l'ordinanza ha l'obiettivo di distinguere la previdenza professionale, che beneficia di agevolazioni fiscali, da previdenza e assicurazioni private. Fissando questa linea di demarcazione si vuole evitare che gli assicurati privilegiati, mediante piani di previdenza troppo generosi che comportano una sovrassicurazione ed eccedono i limiti dello scopo di previdenza o attraverso versamenti temporanei di fondi nel 2° pilastro unicamente a fini fiscali, ottengano agevolazioni fiscali eccessive.
Il Parlamento non ha voluto fissare a livello di legge i principi summenzionati, sviluppatisi col tempo nella dottrina e nella giurisprudenza, ma ha incaricato il Consiglio federale d'introdurli a livello d'ordinanza. L'ordinanza contiene inoltre un nuovo disciplinamento relativo al riscatto per gli assicurati provenienti dall'estero che non sono mai stati assicurati in Svizzera: durante i primi cinque anni l'autorizzazione ad acquistare anni di contribuzione sarà limitata.
Età minima di pensionamento anticipato Nel contempo il Consiglio federale ha stabilito che i regolamenti degli istituti di previdenza non devono permettere il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia prima del compimento dei 58 anni. Questo limite d'età tiene conto dell'evoluzione della speranza di vita, che nel 1970, alla nascita, era di 70,1 anni per gli uomini e di 76,1 anni per le donne, nel 2003 di 77,9 anni per gli uomini e di 83 anni per le donne e che nel 2060 dovrebbe essere di 82,5 per gli uomini e di 87,5 per le donne. Tenuto conto dell'aumento della speranza di vita non avrebbe senso incentivare al pensionamento anticipato nel 2° pilastro con un basso limite di età. Stabilendo un'età minima di pensionamento di 58 anni, il Consiglio federale ha tenuto conto anche delle critiche avanzate dalle parti sociali e dagli istituti di previdenza in fase di consultazione. Sono state previste eccezioni: nel quadro di ristrutturazioni aziendali e nelle professioni che per ragioni di pubblica sicurezza possono essere esercitate solo fino ad una certa età il versamento di prestazioni di vecchiaia sarà possibile anche prima del compimento dei 58 anni.
Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2006, prevedono un periodo di transizione di 5 anni per quanto riguarda l'età minima di pensionamento.
Condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni Le istruzioni approvate dal Consiglio federale contemporaneamente al terzo pacchetto di modifiche d'ordinanza della revisione LPP mirano a garantire che le autorità di vigilanza applichino una procedura uniforme al momento della fondazione di istituti collettivi o comuni. Non si applicano né ad istituti di previdenza interni alle aziende né agli istituti di previdenza d'associazione. Esse devono permettere ai nuovi istituti di previdenza di avviare l'attività con buone prospettive, ovvero garantire il finanziamento delle spese amministrative ed organizzative iniziali. In caso di liquidazione durante i primi cinque anni vi è inoltre una garanzia (di una banca o di un'assicurazione) che offre una certa copertura finanziaria. Le disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2005.
Con un'ulteriore modifica dell'OPP2 si vuole migliorare la copertura dei rischi degli istituti di previdenza di piccole dimensioni (particolarmente esposti in caso di fluttuazioni e imprevisti), in particolare nel settore dell'invalidità. In futuro tutti gli istituti di previdenza con meno di 300 assicurati (finora 100) dovranno disporre di misure di sicurezza supplementari, che potranno consistere in un contratto di riassicurazione o in riserve tecniche proprie sufficienti. Queste misure di sicurezza sono una prassi attualmente già adottata da molti istituti. La nuova normativa entrerà in vigore il 1° gennaio 2006 e sarà valevole per tutti gli istituti di previdenza fondati a partire da questa data.
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