Eidg. Departement des Innern (EDI)
Legge sulle professioni psicologiche: avviata la consultazione
(ots)Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di effettuare una procedura di consultazione sull'avamprogetto della legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi). Mediante una regolamentazione unitaria a livello federale delle professioni psicologiche si intende rafforzare la tutela dei pazienti. Il termine per la consultazione scade il 31 octobre 2005. In Svizzera, attualmente, la formazione di base in psicologia e i corsi di perfezionamento fondati su di essa non sono disciplinati da un regolamento di validità nazionale. Nel 1998 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare una legge federale volta al disciplinamento dei requisiti per lo studio della psicologia e per il perfezionamento nell'ambito della psicoterapia. Con la legge sulle professioni psicologiche si intende disciplinare in maniera unitaria a livello svizzero le professioni psicologiche. Finora, l'autorizzazione e l'esercizio di queste professioni erano disciplinati dai Cantoni in modi differenti oppure non lo erano affatto. Se il titolo di psicoterapeuta è definito in 23 Cantoni, quello di "psicologo" non è soggetto ad alcuna protezione, ciò significa che ognuno può farlo liberamente valere. La mancanza di protezione del titolo rende più difficile la verifica delle qualifiche di coloro che offrono prestazioni psicologiche e dunque non vi è alcuna tutela da inganni e raggiri. Il progetto di legge, elaborato sotto la responsabilità dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), mira a garantire la qualità della formazione e del perfezionamento nonché a rafforzare la tutela dei pazienti (protezione del titolo) delle professioni psicologiche. In futuro, le prestazioni psicologiche nel settore sanitario dovranno essere fondate su una formazione universitaria. Per l'esercizio indipendente della professione è prescritto un titolo di perfezionamento riconosciuto a livello federale, conseguibile unicamente mediante programmi di perfezionamento accreditati. Inoltre sarà necessaria un'autorizzazione cantonale. La messa in vigore della legge sulle professioni psicologiche non comporterebbe il riconoscimento dei gruppi professionali in essa disciplinati quali fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal. La consultazione dura fino al 31 octobre 2005. I pareri possono essere inoltrati entro questo termine presso l'UFSP.
Il testo di legge e il rapporto esplicativo sono disponibili all'indirizzo Internet: http://www.bag.admin.ch/berufe/projektpsych/infos/i/
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Informazioni: Ufficio federale della sanità pubblica, Heinz Roth, responsabile del progetto relativo alla legge sulle professioni psicologiche, tel: 031 322 95 05