Bundesamt f. Umwelt, Wald und Landschaft
DATEC (UFAFP) - Tassa CO2 sui combustibili: fissate le condizioni concrete
Berna (ots)
Due ordinanze regolano lintroduzione della tassa sul CO2 applicata ai combustibili e il computo delle riduzioni delle emissioni conseguite allestero. Il Consiglio federale le ha adottate oggi insieme al messaggio, destinato al Parlamento, sull'approvazione dell'aliquota della tassa di 35 franchi per tonnellata di CO2 emessa dai combustibili. La tassa CO2 sui combustibili e il centesimo per il clima sui carburanti consentiranno di raggiungere gli obiettivi di politica climatica fissati dalla legge sul CO2 e dal Protocollo di Kyoto.
Secondo la legge sul CO2, le emissioni di biossido di carbonio (o anidride carbonica) generate dai vettori energetici fossili dovranno essere ridotte complessivamente del 10 per cento entro il 2010. In base a calcoli effettuati su modelli si prevede che, grazie ai provvedimenti volontari adottati nel settore dei combustibili, entro quella data le emissioni dovute a questi ultimi diminuiranno dell'11,4 per cento. Quelle imputabili ai carburanti, invece, aumenteranno del 7,9 per cento. Per raggiungere gli obiettivi complessivi di riduzione stabiliti dalla legge sul CO2, pertanto, sarà necessario ridurre le emissioni di altri 2,9 milioni di tonnellate di CO2. Al fine di colmare questo divario, il Consiglio federale ha deciso lo scorso marzo, sulla base dei risultati di una consultazione, di adottare ulteriori misure di riduzione. Intende in particolare introdurre una tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili e sperimentare il "centesimo per il clima" sui carburanti, che sarà riscosso dalle aziende petrolifere fino alla fine del 2007.
Per attuare tale decisione, il Governo ha approvato oggi due ordinanze: l'ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (ordinanza sul CO2), che fissa laliquota e il campo di applicazione della tassa nonché la sua riscossione, l'esenzione e la distribuzione dei proventi; lordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite allestero (ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2), che stabilisce il volume e la qualità dei certificati demissione esteri computabili (vedi riquadro Contenuto delle due ordinanze relative al CO2) Oltre ai due atti normativi, il Consiglio federale ha adottato anche un messaggio allattenzione del Parlamento, nel quale chiede alle Camere federali di approvare laliquota della tassa, pari a 35 franchi per tonnellata di CO2. Tale aliquota permetterà di ridurre le emissioni di altri 0,7 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2010. Per non compromettere la propria competitività, le imprese possono chiedere l'esenzione dalla tassa, purché si impegnino formalmente, nei confronti della Confederazione, a ridurre le emissioni di biossido di carbonio. Oltre 300 imprese hanno già concordato degli obiettivi di riduzione che consentiranno loro di essere esentate dal pagamento della tassa e di partecipare al commercio delle emissioni. Alle imprese che hanno sottoscritto impegni di riduzione viene attribuita una quantità di diritti di emissione pari allobiettivo di limitazione delle emissioni da esse stabilito. Se le imprese emettono meno CO2 rispetto allobiettivo di limitazione fissato, possono vendere i diritti eccedenti. Se invece le emissioni sono superiori al limite concordato, i crediti mancanti devono essere acquistati. In tale ambito è prevista un'armonizzazione con il sistema europeo di scambio delle emissioni, che aumenterà il margine di manovra delle imprese per quanto riguarda la vendita e lacquisto di crediti.
La tassa sul CO2 La tassa sul CO2, che promuove la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, non è un'imposta ma una tassa dincentivazione. I proventi stimati, in media 650 milioni di franchi all'anno, saranno restituiti alla popolazione attraverso le casse malati (circa 50 franchi a testa) e alle imprese tramite le casse di compensazione AVS (circa 110 franchi per 100'000 franchi di massa salariale).
Il "centesimo per il clima" Il "centesimo per il clima" sui carburanti è un provvedimento volontario adottato dal settore petrolifero. Le imprese private applicheranno sul prezzo dei carburanti un supplemento compreso tra 1,3 e 1,9 centesimi al litro, che dovrà permettere di finanziare misure di riduzione delle emissioni in Svizzera e allestero. Ci si attende in tal modo un calo di 1,8 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2010, che contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo fissato. Di questi 1,8 milioni di tonnellate, almeno 0,2 milioni dovranno essere ridotti con misure adottate a livello nazionale. I certificati d'emissione acquistati all'estero potranno coprire al massimo 1,6 milioni di tonnellate di CO2. Se entro il 2007 il centesimo per il clima non avrà dimostrato di poter contribuire come previsto al raggiungimento degli obiettivi di riduzione per il 2010, il Consiglio federale applicherà una tassa d'incentivazione sul CO2 anche alla benzina. Lefficacia del centesimo per il clima" sarà verificata entro i termini stabiliti sulla base di appositi criteri. Il prossimo agosto il DATEC concluderà probabilmente un accordo in merito.
Gli obiettivi della legge sul CO2 e del Protocollo di Kyoto sono raggiungibili Sono in preparazione altre due misure volte a ridurre di circa 0,4 milioni di tonnellate le emissioni di CO2 generate dai carburanti: lintroduzione di agevolazioni fiscali sullimposta sugli oli minerali per i carburanti gassosi e i biocarburanti e la promozione delle automobili a basso consumo e a basso tasso di emissioni nel quadro dell'applicazione dell'imposta sugli autoveicoli. Pertanto, se si aggiungono i risultati della tassa sul CO2 (- 0,7 mln t) e del "centesimo per il clima" (- 1,8 mln t), lobiettivo della legge sul CO2 potrà essere raggiunto (divario da colmare: 2,9 mln t). Queste misure consentiranno inoltre di realizzare l'obiettivo fissato dal Protocollo di Kyoto (divario da colmare per tutti i gas serra: 2,5 mln t, convertiti in equivalenti di CO2).
Berna, 22 giugno 2005
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Allegati: - riquadro Contenuto delle due ordinanze relative al CO2; - le ordinanze, i rapporti esplicativi e il messaggio per lapprovazione dellaliquota della tassa CO2 sui combustibili sono pubblicati al sito: http://www.ambiente- svizzera.ch/buwal/it/medien/presse/artikel/20050622/01172/index.html Internet: schede informative: tassa dincentivazione sul CO2, centesimo per il clima, meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto, andamento delle emissioni di CO2 in Svizzera (consultabili al sito : http://www.umweltschweiz.ch/buwal/it/medien/presse/artikel/20050323/ 01158/index.html#sprungmarke2) Emissioni di gas serra ai sensi del Protocollo di Kyoto: previsioni per il 2010 (stato: 2005): http://www.umwelt- schweiz.ch/buwal/it/medien/presse/artikel/20050614/01169/index.html.
Contenuto delle due ordinanze relative al CO2 Ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (Ordinanza sul CO2) La tassa sul CO2 è applicata ai combustibili fossili. La relativa aliquota, pari a 35 franchi per tonnellata di CO2, corrisponde a circa 9 centesimi per litro di olio da riscaldamento, circa 7 centesimi per m3 di gas naturale e circa 9 centesimi per kg di carbone fossile. Il legno e altri combustibili da biomassa sono considerati neutri, ovvero senza impatto sul bilancio sul CO2, e non sono pertanto soggetti alla tassa. Per non compromettere la propria competitività, le imprese possono chiedere lesenzione dalla tassa dincentivazione. A tal fine devono però impegnarsi in modo giuridicamente vincolante a limitare le emissioni di CO2. Lentità della limitazione è stabilita in base alle potenzialità tecniche ed economiche delle singole imprese. Lesenzione si attua mediante il rimborso della tassa pagata. Le imprese esentate presentano alla Direzione delle dogane una domanda di restituzione dellimporto versato al momento dellacquisto dei combustibili. Le imprese che si impegnano a limitare le emissioni ottengono diritti di emissione per il periodo 2008-2012. I diritti eccedenti possono essere venduti ad altre imprese o conservati come credito per il periodo di adempimento successivo al 2012. Le imprese che invece emettono più CO2 rispetto ai diritti loro attribuiti devono acquistare i crediti mancanti sotto foma di certificati o diritti di emissione. Oltre ai diritti di emissione eccedenti di altre imprese, possono essere acquistati anche certificati da Paesi esteri. Contrariamente a quanto avviene con i diritti di emissione interni, tuttavia, il volume dei certificati esteri computabili ai fini del raggiungimento dellobiettivo di riduzione è limitato. La tassa sul CO2 non è unimposta. I proventi sono infatti restituiti alla popolazione e alle imprese. L'equa ripartizione tra la popolazione avviene mediante accredito sui premi delle casse malati. Alle imprese, invece, la tassa versata viene restituita tramite le casse di compensazione AVS. Sono escluse le imprese esentate.
Ordinanza sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite allestero (Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2) Per quanto riguarda la qualità delle misure di riduzione del CO2 e la prova della loro realizzazione, si applicano in sostanza le disposizioni vigenti a livello internazionale. I progetti di protezione del clima attuati in Paesi in via di sviluppo (CDM) devono essere convalidati, controllati e certificati da organismi di controllo accreditati. Per i progetti climatici in altri Paesi industrializzati (Joint Implementation), invece, è possibile applicare una procedura semplificata. Per garantire che la parte più consistente delle misure di riduzione venga realizzata entro i confini nazionali, il volume dei certificati esteri computabili è limitato a circa 2 milioni di tonnellate di CO2, corrispondenti alla metà della quantità di biossido di carbonio da ridurre secondo la legge sul CO2. Di questo contingente, i provvedimenti volontari come il "centesimo per il clima" possono coprire al massimo 1,6 milioni di tonnellate, a cui si aggiungono i circa 0,4 milioni di tonnellate accreditati alle imprese che si sono impegnate a limitare le emissioni.